Cassazione Penale, Sentenza n. 22429/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto il riesame avverso la disposizione del G.I.P. che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente per tre episodi di corruzione e atti contrari ai doveri d'ufficio (capi provvisori 28, 29, 30). Le contestazioni riguardano: 1) ruolo di intermediario tra un imprenditore corruttore (Wang Qiang) e pubblici ufficiali di altri Comuni per ostacolare attività concorrenti o agevolare permessi edilizi (capi 28 e 30); 2) in prima persona, illegittima contestazione di assenza del certificato di agibilità a un esercizio commerciale concorrente (capo 29). Il ricorrente denunciava carenza e vizio di motivazione sui gravi indizi, contestava l'interpretazione delle prove (mancanza di chat decisive, attività amministrative legittime, sopralluoghi e controlli conseguenti a esposti) e sosteneva l'assenza dei requisiti per la custodia cautelare, in particolare l'attualità e concretezza del rischio di reiterazione (fatti risalenti al 2019, trasferimento di incarico, sospensione dal servizio, ultimo vantaggio ricevuto nel 2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi difensivi sulla mancanza di gravi indizi, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale circa gli elementi indiziari (intercettazioni telefoniche, scambio di utilità e atti contrari ai doveri d'ufficio, ruolo di intermediario). Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso quanto all'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere, osservando che la collocazione cronologica degli eventi (fatti risalenti al 2019) incide sulla valutazione della misura cautelare e che la motivazione del Tribunale non è stata persuasiva circa la persistente necessità della custodia carceraria alla luce degli elementi sopravvenuti (sospensione dal servizio, remotezza temporale dei fatti). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente a quel profilo e la causa è rinviata al Tribunale di Torino per nuovo esame sulla adeguatezza/proporzionalità della misura (art. 309, comma 7 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 319 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie di reato contestate: concorso nei reati di corruzione e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio; la Corte ha ritenuto sussistente una provvista indiziaria sufficiente a sostenere tali imputazioni in fase cautelare.
art. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La difesa contestava la mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha richiamato la necessità che tale rischio sia supportato da elementi concreti e attuali, non meramente congetturali.
art. 292 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte rispetto all'importanza della collocazione cronologica dei fatti nella valutazione della proporzionalità della misura cautelare: il tempo trascorso dalla commissione dei fatti influisce sulla persistenza dell'esigenza cautelare.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per il rinvio per nuovo esame al Tribunale competente; la Corte ha disposto il rinvio per valutare nuovamente l'adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare.
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020, n.137 e successive proroghe
Richiamo alle modalità di svolgimento dell'udienza camerale (convertito in legge e prorogato): procedimento trattato secondo le norme emergenziali che disciplinano le forme di udienza (es. modalità a distanza).
Massime di principio
- La Cassazione non rivede il merito del giudizio cautelare sulla sussistenza dei gravi indizi salvo vizi logico-giuridici evidenti: contestazioni difensive che mirano solo a diversa valutazione delle prove devono essere trattate dal giudice del merito.
- Per mantenere la custodia in carcere la motivazione deve dimostrare in modo persuasivo la persistenza, attuale e concreta, delle esigenze cautelari (in particolare il rischio di reiterazione); la mera gravità dei fatti o la loro storicità non sono di per sé sufficienti.
- Il decorso del tempo e gli elementi sopravvenuti (es. trasferimento di incarico, sospensione dal servizio, cessazione dei contatti o degli utili) vanno considerati ai fini della proporzionalità della misura cautelare e possono giustificare misure meno afflittive (arresti domiciliari, misure con presidi elettronici, limitazioni delle comunicazioni).
- Le intercettazioni e lo scambio di utilità possono costituire base indiziaria solida per attribuire il ruolo di intermediario e il sinallagma corruttivo anche in assenza dell'individuazione formale dell'autore di esposti anonimi.
- In sede di riesame o di impugnazione cautelare, il giudice di legittimità può annullare la misura solo in relazione a profili specifici (es. proporzionalità/adeguatezza) e rinviare per un nuovo esame, senza sindacare integralmente la valutazione probatoria di merito.
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