Sentenza n. 1530/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, unitamente agli atti prodromici, connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 5 gennaio 2023 con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo scritto. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, il difetto di motivazione, la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, la carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati, la violazione del principio del legittimo affidamento e, inoltre, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’erroneità dei presupposti, l’illogicità, la manifesta contraddittorietà tra provvedimenti e la manifesta irragionevolezza. L’amministrazione si è costituita in giudizio. La domanda cautelare era stata rigettata con ordinanza del 7 aprile 2023. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro la sanzione disciplinare. Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente, fino al momento della ritenzione della causa in decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; tale dichiarazione impone al giudice di prendere atto dell’inutilità della prosecuzione del giudizio e di dichiarare l’improcedibilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente quale parametro per contestare il difetto di motivazione del provvedimento disciplinare; il TAR non ne ha esaminato la fondatezza per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla trattazione della controversia.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione espressa della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse, quando renda inutile la prosecuzione del giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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