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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24606/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Bologna sostenendo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali (artt. 581, 591 e 592 c.p.p.). Nel merito l'appello sarebbe stato specifico: si chiedeva l'assoluzione per insussistenza dei presupposti del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 285/1992), invocando anche la depenalizzazione e la riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 186 lett. a); si eccepiva l'inidoneità dell'etilometro utilizzato (modello Drager 7110 n.1088 del 2020), richiamando precedenti sentenze che ritenevano inutilizzabili accertamenti svolti con apparecchi analoghi; si contestava la mancata produzione/omologazione dell'apparecchio e si chiedeva la riconsiderazione delle circostanze attenuanti e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello (e per riflesso il ricorso per cassazione) era carente di specificità: i motivi proposti non enunciavano e non argomentavano in modo critico e puntuale i rilievi rispetto alle conclusioni del giudice di primo grado. Il giudice di merito aveva valutato le contestazioni sull'affidabilità dell'etilometro (assenza di prova di cattivo funzionamento, dicitura "volume insufficiente" sullo scontrino ritenuta indicativa solo di quantità d'aria espirata non di malfunzionamento) e aveva motivato il rifiuto delle attenuanti generiche per i precedenti dell'imputato e la gravità del fatto. Mancando elementi specifici che confutassero tali argomentazioni, l'appello non ha fornito un nesso critico con la decisione impugnata. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.285 del 1992, art. 186

    art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 285/1992

    Norma sostanziale contestata: il reato per cui l'imputato era stato condannato (guida in stato di ebbrezza). La Corte ha rimarcato che la contestazione della sussistenza del reato doveva essere specificamente argomentata in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Norma indicata dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto però che l'eccezione di nullità non fosse sorretta da adeguata specificità di critica rispetto alle motivazioni del primo giudice.

  • Codice di procedura penale, artt. 581, 591, 592

    artt. 581, 591 e 592 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente come violate a pena di nullità; la Corte ha ritenuto che non fosse stata dimostrata una violazione specifica e comprovata di tali disposizioni.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)

    Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principio richiamato: l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e non argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: onere delle spese processuali e versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nella specie.

  • Corte Costituzionale

    Sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per valutare la responsabilità/colla nei confronti dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare come colposa la presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione (appello o ricorso per cassazione) deve enunciare e argomentare in modo specifico i rilievi critici rispetto alle motivazioni del giudice di merito; la mera reiterazione di richieste (assoluzione, attenuanti, conversione pena) è insufficiente.
  • Quando si contestano attività tecniche o strumentali (es. affidabilità o omologazione di un etilometro), è necessario portare elementi probatori o spiegazioni tecniche precise che dimostrino il malfunzionamento o l'inidoneità; una generica richiamata di precedenti non sostituisce tale specificità.
  • Non sussiste un onere generalizzato dell'autorità persecutoria di provare l'omologazione dell'apparecchio in assenza di contestazioni specifiche; tuttavia, se l'appellante contesta l'apparecchio, deve articolare e documentare tali contestazioni.
  • La mancata specificità dell'impugnazione può comportare l'inammissibilità e l'aggravio di oneri economici (spese e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • Per contestare la mancata concessione di attenuanti è necessario dimostrare con precise argomentazioni quali circostanze positive non considerate o errori nella valutazione dei precedenti rilevanti; semplici richieste di riconoscimento non sono idonee a confutare la motivazione del giudice.

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