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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34609/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire l'uso, previo controllo, di una borsa frigorifero rigida posseduta dal detenuto. Il Ministero deduceva violazione di legge e l'erronea ingerenza dell'autorità giudiziaria su valutazioni organizzative e discrezionali riservate all'Amministrazione penitenziaria, sostenendo inoltre che non vi era un pregiudizio attuale e grave per il diritto alla salute del detenuto e che l'uso della borsa rigida poteva costituire un rischio per la sicurezza (uso come corpo contundente) e contrasterebbe con norme che vietano l'accumulo di generi alimentari

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza. Ha richiamato e confermato il principio di legittimità secondo cui l'Amministrazione penitenziaria può negare l'uso di frigoriferi o altri ausili ritenuti non necessari e che la decisione organizzativa circa la conservazione dei cibi rientra nella discrezionalità della direzione dell'istituto. La Corte ha ritenuto che le soluzioni offerte dall'Amministrazione (borse termiche con mattonelle refrigeranti e gestione del frigorifero di sezione mediante sostituzione tempestiva delle mattonelle) siano idonee, in genere, a garantire la salubrità degli alimenti e che il Magistrato di sorveglianza aveva indebitamente imposto una diversa scelta organizzativa senza provare un pregiudizio concreto e attuale al diritto alla salute del detenuto

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Riferimento al regime penitenziario speciale che giustifica restrizioni e poteri organizzativi dell'Amministrazione; la disciplina del 41-bis consente misure organizzative che non ledono il diritto fondamentale alla sana alimentazione se adeguatamente bilanciate

  • art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Norme che regolano il reclamo giurisdizionale avverso atti dell'Amministrazione penitenziaria; il rimedio è volto a tutelare situazioni soggettive colpite da un pregiudizio concreto ed attuale

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022 (Rv. 283974)

    "in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione [...] trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto"

    Principio confermato dalla Corte: il diniego amministrativo a specifiche modalità di conservazione dei cibi può essere legittimo se esiste una valida alternativa organizzativa che preserva la sana alimentazione

Massime di principio

  • In regime 41-bis le scelte organizzative della direzione dell'istituto (anche riguardo conservazione di alimenti) godono di ampia discrezionalità e non sono facilmente sindacabili dal giudice a meno che non emergano pregiudizi concreti e attuali a diritti fondamentali.
  • Il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis/69 ord. pen. richiede la dimostrazione di un danno concreto e attuale: la mera preferenza per una diversa soluzione organizzativa non è sufficiente per ottenere l'intervento del giudice.
  • La presenza di soluzioni alternative, ragionevoli e concretamente praticabili dall'Amministrazione (es. borse termiche con mattonelle refrigeranti e gestione del frigorifero di sezione) può giustificare il diniego di strumenti personali ritenuti più efficaci dal detenuto.
  • Il detenuto che intenda ottenere deroghe organizzative deve fornire prove tecniche/sanitarie che attestino l'insufficienza delle misure adottate dall'Amministrazione e il rischio effettivo per la salute derivante dall'impossibilità di utilizzare l'oggetto richiesto.
  • Motivi di sicurezza (es. rischio che un oggetto diventi arma) e di ordine organizzativo sono giustificazioni legittime per limitare l'accesso a specifici oggetti, purché la limitazione non determini una violazione reale dei diritti fondamentali del detenuto.
  • Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'indicare la migliore organizzazione dell'istituto salvo che sussista un chiaro ed attuale pregiudizio ai diritti del detenuto.

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