Cassazione Penale, Sentenza n. 32612/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa). Due motivi: (1) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria — si censura l'utilizzo di precedenti sentenze (Appia, Itaca) che accertarono l'esistenza della cosca Gallace con fatti temporalmente distanti (2013-2015) rispetto all'oggetto del procedimento (2020) e si contesta che gli atti posti a fondamento (invio di somme per familiari detenuti, controllo territoriale, aiuto alla latitanza) siano meramente atti interni privi di esteriorizzazione della forza intimidatrice e comunque insufficienti a provare la partecipazione personale di Bava al sodalizio; si contesta altresì l'erronea valorizzazione di una condanna pregressa nell'ambito del procedimento Appia. (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari — si mette in rilievo l'assoluzione definitiva in altro procedimento (art. 74 D.P.R. 309/1990) e il tempo trascorso dai fatti, nonché la persistenza di attività lavorativa da parte dell'indagato, come elementi che avrebbero dovuto escludere il pericolo di recidiva e la necessità della custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato la correttezza dell'impiego, da parte del Tribunale, degli accertamenti di pregresse sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per dimostrare il radicamento e la continuità della cosca 'Gallace' e la possibilità che il gruppo sfruttasse il precedente 'capitale intimidatorio'. Ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la rilevanza delle condotte attribuite a Bava (sostegno alle latitanze, distribuzione di somme, monitoraggio territoriale) come indicatori della persistenza di operatività mafiosa e del suo coinvolgimento personale. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rimettere in discussione i fatti e la valutazione degli indizi salvo manifesta illogicità). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che definisce l'associazione mafiosa con le caratteristiche specializzanti (uso della forza di intimidazione, condizionamento della libertà di scelta). La Corte ha valutato l'esistenza della fattispecie alla luce della continuità e della esteriorizzazione del metodo mafioso.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'utilizzabilità, nei procedimenti successivi, di fatti storici già accertati con sentenza irrevocabile. La Corte ha confermato che tale accertamento può comprovare il radicamento e i caratteri specializzanti della cosca anche verso soggetti non giudicati nei procedimenti originari, pur nel rispetto delle garanzie difensive richiamate dall'art. 192 c.p.p.
art. 187 cod. proc. pen.
Principio di pertinenza: la Corte ricorda che l'utilizzo di precedenti accertamenti è ammesso se pertinente a provare altri fatti nel nuovo procedimento, in linea con l'art. 238-bis.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti e alle garanzie della difesa quando si utilizzano prove tratte da precedenti giudizi; la Corte sottolinea che l'efficacia probatoria del fatto accertato deve rispettare le tutele difensive previste.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamata nella discussione sulla presunzione relativa a elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato adeguatamente il tempo intercorso e le circostanze, senza violare la presunzione contestata dal ricorrente.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda il giudizio di gravità indiziaria; la Corte ha richiamato che la verifica di tale giudizio in sede di legittimità è limitata al controllo sulla motivazione e sulla compatibilità logica degli argomenti, non alla rinnovazione degli accertamenti di fatto.
art. 274 cod. proc. pen.
Attiene alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione del reato, inquinamento probatorio). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia legittimamente valutato tali esigenze sulla base della gravità dei fatti e della personalità dell'indagato.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti con aggravante di agevolazione mafiosa. Citata dal ricorrente per richiamare una precedente vicenda in cui il ricorrente sarebbe stato assolto; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione in altro procedimento non impedisca la valutazione, nel presente caso, degli indizi a carico per reati associativi.
Massime di principio
- L'accertamento irrevocabile della sussistenza di una cosca mafiosa in procedimenti precedenti può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per dimostrare il radicamento territoriale e i caratteri specializzanti anche in procedimenti successivi, purché rispetti le garanzie difensive.
- Per provare la 'continuità' di un'associazione mafiosa non è necessario dimostrare ogni nuova manifestazione del metodo mafioso: rileva se la formazione investigata è in sostanza la prosecuzione, o sfrutta il precedente 'prestigio' intimidatorio, della cosca oggetto di accertamenti irrevocabili.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari spetta in primo luogo al giudice di merito; la Corte di Cassazione sindaca la motivazione soltanto nei limiti della legittimità, cercando lacune, contraddizioni o manifesta illogicità, e non riesamina i fatti.
- Condotte apparentemente 'interne' (sostegno ai detenuti, aiuto a latitanze, controllo del territorio) possono assumere rilievo probatorio ai fini dell'art. 416-bis se contestualizzate in un quadro di continuità e di organizzazione già accertata.
- La semplice distanza temporale rispetto a precedenti accertamenti non esclude automaticamente l'esistenza della mafia: è necessario valutare la persistenza di elementi di continuità dei programmi, dei soggetti e del controllo territoriale.
- Per colpire con successo il provvedimento cautelare in sede di legittimità, la difesa deve indicare specifiche carenze logiche o violazioni normative nella motivazione del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →