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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11398/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere il pagamento di una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità per coprire una vacanza contrattuale di 44 mesi (1 agosto 2009 - 31 agosto 2012). Il giudice di merito aveva condannato la società datrice di lavoro, in solido con il committente, ritenendo dovuto l’intero importo e ponendolo integralmente a carico del datore attuale, valorizzando il verbale di accordo e l’interpretazione dell’art. 4 dell’accordo Agens-Ancp. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 e 1362-1371 c.c., del CCNL Mobilità del 20 luglio 2012 e dell’art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la disciplina collettiva: la somma, essendo correlata al periodo di mancato rinnovo del contratto e alla prestazione lavorativa, avrebbe dovuto essere riproporzionata ai soli mesi di servizio resi alle dipendenze della ricorrente, senza porre a suo carico anche i periodi lavorati presso precedenti appaltatrici. La ricorrente ha quindi contestato l’assenza di una base negoziale per addossarle l’intero importo relativo a un periodo in cui il lavoratore non era alle sue dipendenze e l’insussistenza di un vincolo di solidarietà con i precedenti datori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui l’indennità una tantum ha funzione di recupero parziale del potere di acquisto per il periodo di vacanza contrattuale e, proprio perché strutturalmente correlata alla prestazione lavorativa, deve essere corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, salvo diversa previsione espressa che ponga l’obbligazione integralmente a carico del datore in essere al momento del rinnovo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità della questione al momento dell’introduzione della causa.

Norme richiamate

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata; la Corte non svolge una specifica interpretazione autonoma di tale disposizione nel passaggio decisorio riportato.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Richiamati per censurare l’interpretazione del CCNL e dell’accordo collettivo; la Corte accoglie il motivo ritenendo erronea l’interpretazione della Corte territoriale rispetto ai criteri ermeneutici della disciplina collettiva.

  • CCNL Mobilità del 20 luglio 2012

    "ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003", "in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento"

    L’indennità una tantum prevista dal contratto collettivo va riproporzionata in base ai mesi di servizio nel periodo di riferimento; non può essere posta integralmente a carico del datore subentrato per periodi in cui il lavoratore ha prestato attività presso altri datori, salvo diversa previsione negoziale ad hoc.

  • art. 4 dell’Accordo Agens-Ancp del 5 luglio 2014

    La Corte lo considera non innovativo ma attuativo del precedente CCNL Mobilità del 20 luglio 2012; non emerge una previsione che deroghi al criterio di riproporzionamento.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito direttamente rigettando la domanda originaria.

Massime di principio

  • L’indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale ha funzione di recupero, sia pure parziale, del potere d’acquisto del lavoratore nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo.
  • Quando la previsione collettiva collega l’emolumento ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, la somma deve essere riproporzionata e non può essere posta integralmente a carico del datore in carica al momento del rinnovo per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
  • L’obbligazione di pagamento dell’una tantum può gravare per intero sul datore di lavoro attuale solo se esiste una diversa previsione negoziale espressa che così disponga; in mancanza, ciascun datore risponde limitatamente al periodo in cui il rapporto è stato con lui in essere.
  • In sede di legittimità, se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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