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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non era validamente certificata quanto alla data di rilascio, come imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Contro il decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione. La Corte non esamina il merito delle domande di protezione, perché rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione: la procura speciale depositata in calce/allagata al ricorso era stata conferita in data 26.3.2021 ma risultava priva della certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla necessità che la procura speciale per il ricorso in materia di protezione internazionale contenga espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la certificazione del difensore, nonché il fatto che la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in altra occasione, è stata respinta dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La norma richiede, per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, che la procura sia rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità; la mancanza della certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla norma speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono ed devono essere rilevate d'ufficio senza previo contraddittorio, trattandosi di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato quale base del procedimento camerale non partecipato di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel tentativo di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disciplina della procura speciale, poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel tentativo di legittimità costituzionale della disciplina della procura speciale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel tentativo di legittimità costituzionale della disciplina della procura speciale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel tentativo di legittimità costituzionale della disciplina della procura speciale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione al preteso contrasto della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea e la CEDU.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve recare la certificazione del difensore sulla data di rilascio; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Il requisito speciale della procura previsto dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 integra una condizione di ammissibilità autonoma e più rigorosa rispetto alla disciplina generale degli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte senza previa rimessione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
  • La mancata costituzione della parte intimata esonera la Corte dalla pronuncia sulle spese; in caso di inammissibilità, può essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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