Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5251/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata il 29/10/2025, nella causa iscritta al numero di R.G. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 07/11/2025, notificata il 07/11/2025 al Ministero dell’Istruzione.

Giustizia amministrativa202603316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 oltre accessori di legge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania pubblicata il 29 ottobre 2025, non impugnata e divenuta definitiva, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 novembre 2025, con attestazione di conformità. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando il rispetto dei termini previsti dagli artt. 114, comma 1, e 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a. Ha accertato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di ulteriore inerzia, un termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari, inclusi l'allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 500,00 oltre accessori. Non è stata esaminata la richiesta di distrazione delle spese, poiché il ricorrente si è difeso personalmente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, anche quando il giudicato riguarda il pagamento di spese processuali.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale per l'azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto verificato nel caso concreto.

  • art. 479 c.p.c., come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione all'efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale amministrativo.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo che abbia liquidato spese processuali a carico di una pubblica amministrazione, anche prima o indipendentemente da ulteriori attività amministrative discrezionali.
  • Quando la pubblica amministrazione non dimostra di aver adempiuto al titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, assegnando un termine e nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'esecuzione forzata del titolo esecutivo è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; una volta decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'amministrazione può essere fatta valere mediante ottemperanza.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.