Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22811/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna (artt. 572 e 612, comma 2, c.p.) emessa dal Pretore di Palermo il 10/10/1996. La Corte territoriale aveva ritenuto la sentenza di primo grado irrevocabile perché depositata tempestivamente e perché la notifica del decreto di citazione a giudizio sarebbe stata regolare (notificata a mani proprie il 6/10/1994); per contro, il Tribunale di Palermo aveva precedentemente dichiarato la non esecutività della sentenza e disposto la rinnovazione della notificazione ritenendo irregolare la prima notifica. Il ricorrente denunciava carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 665 e 666 c.p.p. per aver la Corte d'appello deciso in contrasto con l'ordinanza definitiva del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui la decisione irrevocabile del giudice dell'esecuzione che dichiara nulla la notifica e ordina la rinnovazione impedisce la rivalutazione della ritualità della prima notifica da parte del giudice dell'impugnazione; quest'ultimo deve valutare la tempestività dell'impugnazione a partire dalla nuova notificazione. Pertanto la Corte d'appello ha illegittimamente riesaminato la decisione definitiva del Tribunale. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. pen.

    la sentenza era stata depositata tempestivamente entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia cosicché non spettava alcun avviso di deposito all'imputato ai sensi dell'articolo 548 cod. proc. pen.; con riferimento al terzo comma di tale norma, lo stesso non era contumace

    La Corte d'appello aveva ritenuto che, per effetto del deposito tempestivo, non fosse necessario l'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p.; la Cassazione però osserva che, ove il giudice dell'esecuzione abbia definitivamente disposto la rinnovazione della notifica, la valutazione della tempestività va riferita alla nuova notificazione

  • artt. 572 e 612, comma 2, cod. pen.

    reati per i quali era stata emessa la sentenza di condanna in primo grado

    Norme sostanziali indicate per descrivere l'oggetto del giudizio di merito; non rilevanti ai fini della questione procedurale sulla ritualità della notifica

  • artt. 665 e 666 cod. proc. pen.

    violazione denunciata dal ricorrente in ordine alla decisione della Corte d'appello in contrasto con l'ordinanza del Tribunale

    Le norme sul procedimento davanti al giudice dell'esecuzione sono stato interpretate dalla Cassazione nel senso che le decisioni definitive del giudice dell'esecuzione (es. dichiarazione di nullità della notifica e ordine di rinnovazione) precludono la rivalutazione da parte del giudice dell'impugnazione

  • Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005 (Fragomeli)

    quando il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la relativa questione deve considerarsi definitivamente risolta

    Principio di diritto riaffermato: la decisione definitiva del giudice dell'esecuzione sulla nullità della notifica impedisce che il giudice dell'impugnazione rivaluti la questione; il termine per proporre gravame decorre dalla nuova notificazione

  • Sez. 6, n. 30758 del 11/07/2002 (Fiorentino)

    se il giudice dell'esecuzione abbia ordinato la rinnovazione della notificazione - ritenuta invalida - del provvedimento da eseguirsi prima che sia proposto gravame, il giudice dell'impugnazione deve valutare la tempestività di quest'ultimo a partire dalla nuova notificazione

    Conferma l'orientamento secondo cui la rinnovazione imposta dal giudice dell'esecuzione fissa il nuovo punto di partenza per il decorso dei termini di impugnazione

  • Sez. 3, n. 6826 del 17/12/2014 (Thian)

    in relazione alla decisione sulla restituzione nel termine ... il giudice dell'impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione ... non può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività

    Il giudice dell'impugnazione non può sindacare le decisioni del giudice dell'esecuzione (ad es. sulla restituzione del termine o sulla non esecutività); se il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la notifica invalida e ha disposto il rimedio, l'impugnazione va valutata rispetto a tale rimedio

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione dichiara definitivamente nulla una notifica e ordina la rinnovazione, la questione sulla ritualità della prima notifica è preclusa al giudice dell'impugnazione.
  • La tempestività dell'impugnazione deve essere valutata a partire dalla nuova notificazione disposta dal giudice dell'esecuzione; non può essere fatta decorrere dalla notifica ritenuta nulla.
  • Se si ritiene irregolare una notifica, è cruciale ottenere dal giudice dell'esecuzione un provvedimento definitivo (non esecutività o rinnovazione) prima di proporre l'impugnazione, perché tale provvedimento determinerà il termine e l'ammissibilità del gravame.
  • Il giudice dell'impugnazione non può sindacare le decisioni definitive del giudice dell'esecuzione riguardanti la validità delle notifiche o la restituzione nei termini.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere al giudice dell'esecuzione le misure idonee (rinnovazione della notifica o restituzione in termine) e considerare che l'eventuale impugnazione andrà valutata rispetto a tali provvedimenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.