Sentenza del 20/07/2016 n. 14915 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiore IRPEG, IRAP e IVA ritenendo che la società avesse dichiarato valori inferiori a quelli effettivi per immobili venduti. L’accertamento si fondava sulle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e su contratti di mutuo stipulati dagli acquirenti, in alcuni casi di importo superiore ai prezzi indicati nei contratti di compravendita. La società ha contestato, tra l’altro, l’utilizzabilità automatica dei valori OMI, la rilevanza dei mutui, la motivazione degli avvisi e alcuni vizi di motivazione e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il sesto e il settimo motivo e ha rigettato gli altri. Ha ritenuto che i valori OMI, pur costituendo indicazioni di massima e non prova automatica del maggior corrispettivo, potessero essere utilizzati come presunzioni semplici se supportati da ulteriori elementi, come i mutui di importo superiore ai prezzi dichiarati. Per l’IVA, la Corte ha precisato che l’incongruità del prezzo non consente automaticamente un accertamento fondato sull’antieconomicità, ma può costituire indizio della non veridicità del prezzo dichiarato se corroborata da altri elementi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2
Ha introdotto una disciplina che consentiva di considerare il valore normale delle cessioni immobiliari ai fini degli accertamenti, applicabile agli anni oggetto della controversia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disciplina l’accertamento dell’IVA. Le quotazioni OMI non costituiscono prova automatica del maggior corrispettivo, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare una presunzione della maggiore base imponibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Lo scostamento dai valori OMI può essere valorizzato come elemento presuntivo quando sia accompagnato da ulteriori indizi, come finanziamenti o mutui non coerenti con il prezzo dichiarato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiede che l’avviso di accertamento sia motivato e dia conto degli elementi posti a fondamento della pretesa. L’obbligo è soddisfatto quando i criteri e i dati utilizzati, comprese le quotazioni OMI, siano riportati nell’avviso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Riguarda la motivazione degli avvisi di accertamento IVA. La mancata allegazione materiale delle quotazioni OMI non determina di per sé l’illegittimità dell’avviso se i relativi dati e criteri sono già riportati nel suo contenuto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
I motivi di ricorso per cassazione non possono essere utilizzati per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. La Corte di cassazione controlla la corretta applicazione della legge e i vizi motivazionali nei limiti previsti, senza sostituirsi al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Impone al ricorrente in cassazione di indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, così da rendere il ricorso autosufficiente e verificabile.
Codice di procedura civile, art. 115, comma 2
Consente al giudice di utilizzare le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Le quotazioni OMI possono fungere da strumento di ausilio estimativo, ma forniscono valori di larga massima.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI, considerate isolatamente, non dimostrano automaticamente che il prezzo dichiarato sia falso o che il contribuente abbia percepito un corrispettivo maggiore; possono però costituire un indizio se corroborate da ulteriori elementi concreti.
- Contratti di mutuo o finanziamenti di importo superiore al prezzo indicato nella compravendita possono essere utilizzati dall’Amministrazione come elementi presuntivi della sottodichiarazione del corrispettivo, soprattutto se coerenti con altri dati.
- In materia IVA vale il principio di neutralità: non è sufficiente invocare la semplice antieconomicità o lo scostamento dal valore di mercato. Occorrono elementi che facciano dubitare della veridicità del prezzo effettivamente pagato o pattuito.
- L’avviso di accertamento deve esporre i criteri e gli elementi essenziali della pretesa. Non è necessariamente illegittimo se non contiene in allegato ogni documento, quando i dati rilevanti siano già riportati o adeguatamente conoscibili nell’avviso.
- In cassazione non è possibile chiedere una diversa ponderazione delle prove o una nuova ricostruzione dei fatti: tali valutazioni spettano al giudice di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali rilevanti.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti, le loro parti rilevanti e la loro collocazione processuale. Allegazioni generiche o riferimenti non verificabili possono comportare l’inammissibilità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 68 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 184 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 188 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →