Ordinanza n. 296/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di detrazione dell’anzianità di grado n. prot. -OMISSIS-, e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della perdita economica subita dal ricorrente a seguito della detrazione di anzianità decretata e degli effetti derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di detrazione dell'anzianità di grado per 94 giorni di sospensione dal servizio conseguente all'inosservanza dell'obbligo vaccinale
Esito
La controversia
Il ricorrente, militare in servizio, ha impugnato il provvedimento applicativo con cui l'Amministrazione ha detratto dall'anzianità di grado il periodo complessivo di 94 giorni durante il quale era stato sospeso dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dagli artt. 2 e 4-ter del d.l. n. 44/2021. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della perdita economica subita e degli effetti patrimoniali derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, anche in via equitativa. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due possibili questioni: anzitutto, l'atto impugnato potrebbe essere meramente applicativo di linee guida contenute nel D.P.C.M. 12 ottobre 2021 e di direttive dell'Amministrazione della Difesa del 12 e 14 ottobre 2021, non impugnate dal ricorrente; inoltre, l'eventuale impugnazione di tali atti generali avrebbe potuto porre una questione di competenza del Tribunale. In secondo luogo, il Collegio ha segnalato la possibile opportunità di sospendere impropriamente il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia della CGUE su questioni pregiudiziali riguardanti la compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 con la CEDU e con la direttiva 2000/78/CE, nonché gli effetti della sospensione sulle anzianità, sugli scatti economici, sulla licenza ordinaria e sulla posizione pensionistica.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha deciso sulla legittimità della detrazione dell'anzianità o sulla domanda risarcitoria. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni rilevate d'ufficio, riservandosi ogni ulteriore determinazione. In particolare, il Collegio ha sottoposto al contraddittorio la possibile inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti generali presupposti e la possibile sospensione impropria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione della CGUE sulle questioni pregiudiziali relative all'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Non è stata adottata, con l'ordinanza, alcuna pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 44/2021
Richiamato quale fondamento dell'obbligo vaccinale la cui inosservanza ha determinato la sospensione dal servizio.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
l’atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati
La norma è al centro della questione di compatibilità con la CEDU e con la direttiva 2000/78/CE e viene esaminata con riguardo agli effetti della sospensione sul computo dell'anzianità, sugli scatti economici, sulla licenza ordinaria e sulla posizione pensionistica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio prima della decisione, assicurando il contraddittorio.
art. 295 c.p.c.
Indicato quale base normativa della possibile sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione delle questioni pregiudiziali pendenti dinanzi alla CGUE.
art. 1 CEDU
Richiamato nel quesito pregiudiziale quale parametro di compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 8 CEDU
Richiamato nel quesito pregiudiziale quale parametro di compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 9 CEDU
Richiamato nel quesito pregiudiziale quale parametro di compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 14 CEDU
Richiamato nel quesito pregiudiziale quale parametro di compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 17 CEDU
Richiamato nel quesito pregiudiziale quale parametro di compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 18 CEDU
Richiamato nel quesito pregiudiziale quale parametro di compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
direttiva 2000/78/CE
Richiamata nel quesito pregiudiziale quale parametro europeo di compatibilità della disciplina della sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato costituisce applicazione di atti generali presupposti non impugnati, il giudice può sottoporre al contraddittorio la questione della possibile inammissibilità del ricorso, verificando se la contestazione dell'atto applicativo richieda necessariamente l'impugnazione degli atti presupposti e quale giudice sia competente a conoscerne.
- Prima di disporre una sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della CGUE su questioni pregiudiziali rilevanti, il giudice amministrativo deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La compatibilità della disciplina nazionale che collega all'inosservanza dell'obbligo vaccinale la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione può rilevare anche con riguardo agli effetti ulteriori sul computo dell'anzianità, sugli scatti economici, sulla licenza ordinaria e sulla posizione pensionistica; tali effetti possono costituire oggetto di questioni pregiudiziali europee.
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