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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26089/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze investissero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità oppure fossero formulate in modo generico e non specifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto aggravato da più circostanze. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, il travisamento del fatto e l'erronea valutazione delle prove, sostenendo che i giudici di merito avessero ricostruito diversamente la vicenda storica e mal valutato attendibilità e rilevanza probatoria. Con il secondo motivo contestava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, lamentando il mancato miglioramento del trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della provvisionale, censurando implicitamente la motivazione sul punto. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a una diversa lettura del fatto e delle prove, il secondo non deducibile perché attinente a un apprezzamento discrezionale del merito adeguatamente motivato, e il terzo generico perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 624, 61 nn. 7 e 11, c.p.

    Norme poste a base della condanna confermata in appello per il reato di furto aggravato.

  • art. 533 c.p.p.

    oltre ogni ragionevole dubbio

    L'introduzione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non muta la natura del sindacato di legittimità della Cassazione sulla motivazione, che non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare chiaramente gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto la doglianza è inammissibile per genericità.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata nel capo di imputazione confermato nei gradi di merito.

  • art. 61 nn. 7 e 11 c.p.

    Circostanze aggravanti applicate al fatto contestato e considerate nel giudizio di bilanciamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo della Cassazione sulla motivazione non può risolversi in una sovrapposizione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda non integra vizio di motivazione se il giudice di merito ha effettivamente esaminato e confutato le diverse tesi difensive.
  • Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non amplia il perimetro del sindacato di legittimità, che resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
  • Una censura che chieda la sospensione della provvisionale o altri provvedimenti incidentali deve essere specifica e autosufficiente; la genericità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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