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Sentenza

Sentenza n. 1793/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4420/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 04.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23411/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4420/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa quale giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione a contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di 500 euro mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell’azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l’adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’insufficienza dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessazione al momento dell’adempimento spontaneo e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penale maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l’adeguamento dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza risultano rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l’adozione di una penalità di mora idonea a stimolare l’amministrazione all’adempimento.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale cui il TAR ha affidato l’incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione dei giudicati di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessazione al momento dell’adempimento, anche se tardivo, dell’amministrazione.
  • La fissazione dell’astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e prevedere un limite massimo, per evitare che la misura compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso, il limite è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo subentro operativo del commissario permane un esercizio concorrente del potere di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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