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Ordinanza

Ordinanza n. 1876/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania relativa alla liquidazione e al pagamento delle economie 2022 a strutture sanitarie, con esclusione delle ricorrenti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la determina con cui l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, in attuazione di un decreto assessoriale regionale già oggetto di separato giudizio, aveva disposto la liquidazione e il pagamento di complessivi euro 2.194.274,97 alle strutture indicate nell’allegato prospetto, senza ricomprendervi le ricorrenti. L’Azienda sanitaria ha eccepito tempestivamente l’incompetenza territoriale della sede di Palermo, sostenendo che l’atto impugnato era stato adottato da un’amministrazione con sede nella circoscrizione della Sezione staccata di Catania. Le ricorrenti hanno dedotto la connessione degli atti impugnati con il decreto assessoriale regionale contestato in altro giudizio e hanno chiesto il rinvio della decisione in attesa dell’esito dell’appello relativo a tale decreto, ritenendo giustificata la trattazione unitaria del contenzioso.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di competenza. Ha ritenuto tempestiva l’eccezione dell’Azienda sanitaria, poiché proposta nei termini previsti dall’art. 47, comma 1, c.p.a. Ha applicato il criterio generale dell’art. 13, comma 1, c.p.a., rilevando che l’autorità emanante gli atti impugnati è l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, la cui sede ricade nella circoscrizione territoriale della Sezione staccata di Catania. La pendenza o l’impugnazione separata del decreto assessoriale regionale presupposto non incide sui criteri generali di distribuzione territoriale delle controversie, applicabili anche nei rapporti tra sede centrale e sezione staccata del medesimo TAR. Il giudice ha inoltre osservato che le ricorrenti avrebbero potuto impugnare la determina mediante motivi aggiunti nel giudizio relativo al decreto assessoriale, ma non lo hanno fatto; inoltre, la decisione di quel giudizio escludeva la possibilità di riunione. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza e indicato quale giudice competente la Sezione staccata di Catania, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini e con le modalità dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    I criteri generali di competenza territoriale si applicano anche alla distribuzione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata del medesimo TAR; rileva, nel caso concreto, la sede dell’autorità che ha emanato gli atti impugnati.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    A seguito della dichiarazione di incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente secondo le modalità e i termini previsti dalla disposizione.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1.

    L’eccezione di incompetenza territoriale è tempestiva quando viene proposta nell’atto di costituzione o entro il termine stabilito dalla norma.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata dall’art. 47, comma 1, c.p.a. ai fini del computo del termine entro il quale deve essere proposta l’eccezione di incompetenza.

Massime di principio

  • La competenza territoriale deve essere esaminata preliminarmente rispetto a ogni altra questione relativa alla controversia.
  • Ai fini della competenza territoriale, quando sono impugnati atti adottati da un’azienda sanitaria provinciale, rileva la sede dell’autorità emanante, anche nei rapporti tra la sede centrale e la sezione staccata del medesimo TAR.
  • La connessione tra un atto applicativo e un atto presupposto impugnato in un separato giudizio non deroga, di per sé, ai criteri generali di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a.
  • La possibilità di trattazione unitaria derivante dalla connessione non può essere utilmente invocata quando l’atto applicativo avrebbe potuto essere impugnato mediante motivi aggiunti nel giudizio relativo all’atto presupposto, ma tale facoltà non è stata esercitata e il giudizio presupposto è stato definito.
  • L’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla parte resistente nell’atto di costituzione o entro il termine previsto dall’art. 47, comma 1, c.p.a. deve essere esaminata e, ove fondata, comporta la dichiarazione di incompetenza del TAR adito e l’indicazione del giudice competente, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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