Cassazione Penale, Sentenza n. 27588/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva trasmesso, tramite PEC, opposizione a decreto penale di condanna ma all'indirizzo sbagliato (22/05/2023). Il difensore chiese rimessione in termini (19/07/2023). Con ordinanza del 26/07/2023 il GIP qualificò quell'istanza come opposizione tempestiva e dichiarò non luogo a provvedere sull'istanza ex art.175 c.p.p. Successivamente il GIP, con ordinanza del 03/08/2023, rigettò una successiva istanza di rimessione ex art.175 ritenendo non configurabile il caso fortuito; la Cassazione (sent. n.36082/2024) annullò con rinvio per difetto di motivazione. In sede di rinvio il GIP, con ordinanza del 18/11/2024, rigettò nuovamente la rimessione ritenendo che la prima ordinanza non avesse effettivamente instaurato il giudizio di opposizione per mancati elementi formali (richiamando art.461 c.p.p., comma 3). La ricorrente impugnò in Cassazione sostenendo che il GIP del rinvio aveva esorbitato dal proprio mandato, travisando il contenuto della precedente ordinanza che aveva già qualificato l'atto come opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il GIP, in sede di rinvio, ha ecceduto i limiti del proprio mandato e ha travisato il significato dell'ordinanza del 26/07/2023, emettendo un provvedimento abnorme e in carenza di potere che ha determinato una indebita stasi del procedimento. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del 18/11/2024 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano ai sensi dell'art.464 c.p.p. (provvedimento del 20/05/2025).
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla rimessione in termini: la Corte valuta che il giudice del rinvio doveva limitarsi alla valutazione della seconda istanza di rimessione ed osservare il primo provvedimento che aveva già qualificato l'atto come opposizione; il GIP ha però travisato la portata di quel provvedimento.
art. 461 cod. proc. pen., comma 3
Richiama gli 'elementi strutturali' dell'opposizione a decreto penale; il GIP aveva ritenuto che tali elementi mancassero nella prima istanza, ma la Corte ha stabilito che il GIP non si era pronunciato su tale ammissibilità nel primo provvedimento e non poteva farlo in sede di rinvio oltre i limiti assegnatigli.
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Norma richiamata dalle censure in relazione alle conseguenze procedurali dell'ammissione o meno dell'opposizione; la Corte considera la questione nell'ottica dei limiti del potere giudiziale in sede di rinvio.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure come normativa procedurale di riferimento; la decisione della Corte si concentra sui limiti del sindacato del giudice del rinvio e sulla correttezza motivazionale.
art. 464 cod. proc. pen., comma 1
Disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per quanto di competenza dopo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Il giudice incaricato del rinvio deve rispettare i limiti fissati dalla sentenza rescindente: non può ampliare il proprio esame oltre l'oggetto del rinvio o riesaminare questioni già decise a meno che la sentenza rescindente non gli abbia conferito tale potere.
- Se un precedente provvedimento ha qualificato un atto come opposizione al decreto penale, il giudice del rinvio non può travisare quella qualificazione attribuendole contenuti diversi senza motivazione adeguata.
- L'erroneo invio telematico (PEC) può rilevare come problema fattuale rilevante ai fini della rimessione in termini (caso fortuito o errore scusabile), ma l'accertamento deve essere effettuato entro i limiti procedurali e motivazionali consentiti; il giudice non può trasformare arbitrariamente un errore di fatto in un errore di diritto senza adeguata istruttoria.
- In caso di eccesso di potere o di decisione abnorme del giudice del rinvio, la Cassazione può annullare il provvedimento anche senza rinvio e disporre il riversamento degli atti al giudice competente ai sensi dell'art.464 c.p.p.
- Per ottenere la rimessione in termini l'interessato deve documentare la natura scusabile dell'omissione (ad es. caso fortuito, errore non imputabile) e il giudice deve valutare tale prova entro il corretto perimetro del procedimento.
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