Cassazione Civile, Ordinanza n. 05659/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comune)
La controversia
L'associazione impugnava due avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2009 e 2010 relativi all'occupazione di un'area demaniale destinata all'ormeggio di natanti in località Talamone-Porto. In primo grado e in appello il ricorso veniva respinto. In Cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 16 L. n. 84/1994 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182/2003, sostenendo che, essendo presente nel porto l'Autorità marittima e non essendo stata istituita l'Autorità portuale, la competenza sui servizi portuali, inclusa la gestione dei rifiuti, spettasse all'Autorità marittima con conseguente difetto di legittimazione del Comune a imporre la TARSU; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. per non aver la CTR esaminato la doglianza sull'asserita violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993, relativa alla mancata previsione regolamentare di una categoria tariffaria specifica per spazi acquei e ormeggi e all'illegittima applicazione di tariffe riferite ad altre categorie (campeggi e distributori di carburanti).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il d.lgs. n. 182/2003 disciplina la diversa materia dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, affidati all'Autorità competente (Autorità portuale o, in difetto, Autorità marittima), e non il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati prodotti sulle aree portuali, rispetto al quale il Comune conserva la propria potestà impositiva se non è istituita l'Autorità portuale. Ha inoltre ritenuto infondato anche il secondo motivo, che la Corte ha esaminato e deciso nel merito senza rinvio per economia processuale, affermando che il concetto di "aree scoperte" comprende anche gli specchi acquei utilizzati per l'ormeggio e che la legge sui rifiuti attribuisce ai comuni criteri generali di tariffazione per categorie omogenee di locali e aree, sicché la censura sulla classificazione tariffaria non era accoglibile. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge relativo alla pretesa incompetenza del Comune.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte esamina la doglianza di omessa pronuncia e, verificata l'infondatezza della questione di diritto sottostante, decide nel merito senza rinvio.
art. 16 L. 28 gennaio 1994, n. 84
È interpretato nel senso che rileva per i servizi portuali in presenza di Autorità portuale, non per escludere la potestà impositiva comunale sui rifiuti urbani o assimilati delle aree portuali in assenza di tale Autorità.
artt. 2 e 3 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182
La Corte li ritiene riferiti alla diversa disciplina dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, con competenza dell'Autorità portuale o marittima, ma non al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulle aree portuali.
artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507 del 1993
Sono richiamati per la disciplina della regolamentazione comunale TARSU e dei criteri tariffari; la censura sulla mancata categoria tariffaria specifica è ritenuta non fondata.
art. 111, comma 2, Cost.
È evocato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, usato per decidere nel merito senza rinvio.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama l'orientamento che consente, in caso di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la decisione nel merito senza rinvio se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARSU sui rifiuti urbani o assimilati prodotti in aree portuali, la perdita della potestà impositiva del Comune si verifica solo quando sia istituita un'Autorità portuale; la sola presenza dell'Autorità marittima non è sufficiente a escludere la legittimazione comunale.
- La disciplina del d.lgs. n. 182/2003 riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, non il diverso servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati prodotti sulle aree portuali, sicché non può essere invocata per negare al Comune la tassa relativa a tali aree.
- Ai fini della TARSU, il concetto di "aree scoperte" non è limitato a superfici solide, ma comprende anche superfici liquide o specchi d'acqua concretamente utilizzati da una comunità umana, come gli spazi acquei destinati all'ormeggio.
- In presenza di un motivo di ricorso per omessa pronuncia, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio quando la questione di diritto sottostante risulti infondata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La normativa TARSU attribuisce ai comuni il potere di individuare, con criteri generali, categorie di locali e aree omogenee per potenzialità di produzione dei rifiuti; la mancata previsione di una categoria specifica per una particolare tipologia di area non comporta automaticamente l'illegittimità del prelievo se la collocazione tariffaria adottata è coerente con la disciplina generale.
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