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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05659/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

L'associazione impugnava due avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2009 e 2010 relativi all'occupazione di un'area demaniale destinata all'ormeggio di natanti in località Talamone-Porto. In primo grado e in appello il ricorso veniva respinto. In Cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 16 L. n. 84/1994 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182/2003, sostenendo che, essendo presente nel porto l'Autorità marittima e non essendo stata istituita l'Autorità portuale, la competenza sui servizi portuali, inclusa la gestione dei rifiuti, spettasse all'Autorità marittima con conseguente difetto di legittimazione del Comune a imporre la TARSU; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. per non aver la CTR esaminato la doglianza sull'asserita violazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507/1993, relativa alla mancata previsione regolamentare di una categoria tariffaria specifica per spazi acquei e ormeggi e all'illegittima applicazione di tariffe riferite ad altre categorie (campeggi e distributori di carburanti).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il d.lgs. n. 182/2003 disciplina la diversa materia dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, affidati all'Autorità competente (Autorità portuale o, in difetto, Autorità marittima), e non il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati prodotti sulle aree portuali, rispetto al quale il Comune conserva la propria potestà impositiva se non è istituita l'Autorità portuale. Ha inoltre ritenuto infondato anche il secondo motivo, che la Corte ha esaminato e deciso nel merito senza rinvio per economia processuale, affermando che il concetto di "aree scoperte" comprende anche gli specchi acquei utilizzati per l'ormeggio e che la legge sui rifiuti attribuisce ai comuni criteri generali di tariffazione per categorie omogenee di locali e aree, sicché la censura sulla classificazione tariffaria non era accoglibile. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge relativo alla pretesa incompetenza del Comune.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esamina la doglianza di omessa pronuncia e, verificata l'infondatezza della questione di diritto sottostante, decide nel merito senza rinvio.

  • art. 16 L. 28 gennaio 1994, n. 84

    È interpretato nel senso che rileva per i servizi portuali in presenza di Autorità portuale, non per escludere la potestà impositiva comunale sui rifiuti urbani o assimilati delle aree portuali in assenza di tale Autorità.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    La Corte li ritiene riferiti alla diversa disciplina dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, con competenza dell'Autorità portuale o marittima, ma non al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulle aree portuali.

  • artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507 del 1993

    Sono richiamati per la disciplina della regolamentazione comunale TARSU e dei criteri tariffari; la censura sulla mancata categoria tariffaria specifica è ritenuta non fondata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È evocato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, usato per decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama l'orientamento che consente, in caso di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la decisione nel merito senza rinvio se la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARSU sui rifiuti urbani o assimilati prodotti in aree portuali, la perdita della potestà impositiva del Comune si verifica solo quando sia istituita un'Autorità portuale; la sola presenza dell'Autorità marittima non è sufficiente a escludere la legittimazione comunale.
  • La disciplina del d.lgs. n. 182/2003 riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, non il diverso servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati prodotti sulle aree portuali, sicché non può essere invocata per negare al Comune la tassa relativa a tali aree.
  • Ai fini della TARSU, il concetto di "aree scoperte" non è limitato a superfici solide, ma comprende anche superfici liquide o specchi d'acqua concretamente utilizzati da una comunità umana, come gli spazi acquei destinati all'ormeggio.
  • In presenza di un motivo di ricorso per omessa pronuncia, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito senza rinvio quando la questione di diritto sottostante risulti infondata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La normativa TARSU attribuisce ai comuni il potere di individuare, con criteri generali, categorie di locali e aree omogenee per potenzialità di produzione dei rifiuti; la mancata previsione di una categoria specifica per una particolare tipologia di area non comporta automaticamente l'illegittimità del prelievo se la collocazione tariffaria adottata è coerente con la disciplina generale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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