Regolamento (UE) 2017/882
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione, del 23 maggio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le condizioni applicative di una deroga alle norme di origine prevista per la Namibia dal protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico UE-SADC. La deroga riguarda un contingente annuale per specifiche preparazioni e conserve di tonno bianco, con gestione in ordine cronologico delle dichiarazioni doganali e con obbligo di prova dell’origine. Il regime è coordinato con le regole di gestione dei contingenti del codice doganale dell’Unione e del relativo regolamento di esecuzione.
Deroghe alle norme di origine per talune preparazioni e conserve di tonno bianco originarie della Namibia, nell’ambito di un contingente tariffario annuale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303, provenienti dalla Namibia. Il regime opera entro il contingente previsto nell’allegato del regolamento ed è subordinato alla presentazione di una prova di origine conforme all’allegato III del protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico UE-SADC. Il regolamento si applica a decorrere dal 10 ottobre 2016; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti né altri paesi della SADC.
Deroghe alle norme di origine per taluni prodotti di tonno originari della Namibia
Il regolamento disciplina l’applicazione di una deroga alle norme di origine prevista dal protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e gli Stati della SADC aderenti all’APE, limitatamente alla Namibia. La misura riguarda un contingente tariffario per specifiche preparazioni e conserve di tonno bianco e si inserisce nel quadro dell’applicazione provvisoria dell’accordo, iniziata il 10 ottobre 2016.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 58, paragrafo 1, e dà attuazione all’articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell’accordo. Il considerando chiarisce che la deroga è automatica per il prodotto specifico individuato e che occorre stabilire le condizioni pratiche per l’utilizzo del beneficio tariffario da parte delle importazioni dalla Namibia. La Commissione richiama inoltre la necessità di garantire una corretta applicazione del sistema di contingenti attraverso una decorrenza coerente con l’applicazione provvisoria dell’accordo.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regime riguarda le importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o SA 0303. Il beneficio è riservato ai prodotti originari della Namibia e opera solo entro il contingente stabilito nell’allegato. Non vi è una disciplina generale per altri prodotti o per gli altri Stati SADC aderenti all’APE.
Prova dell’origine e formalità doganali
Per accedere alla deroga, i prodotti devono essere accompagnati dalla prova dell’origine prevista dall’allegato III del protocollo n. 1 dell’accordo. Inoltre, il certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Namibia deve contenere, nella casella n. 7, la dicitura obbligatoria "Deroga — Regolamento (UE) 2017/882". Tale requisito è essenziale per il riconoscimento del trattamento preferenziale.
Gestione del contingente
Il contingente è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il considerando specifica che la ripartizione segue l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica, secondo il meccanismo di gestione dei contingenti doganali dell’Unione.
Volumi contingentali e periodi di applicazione
L’allegato individua due fasi principali del contingente:
- 178 tonnellate per il periodo dal 10.10.2016 al 31.12.2016;
- 800 tonnellate per il periodo dall’1.1.2017 al 31.12.2017 e per ciascun periodo successivo dall’1.1 al 31.12. Il testo dell’allegato precisa inoltre che la designazione del prodotto ha valore indicativo e che il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC applicabili al momento dell’adozione del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente dal 10 ottobre 2016, data di applicazione provvisoria dell’accordo UE-SADC. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della deroga e contingente
L’articolo 1 prevede che le deroghe alle norme di origine a favore della Namibia, di cui all’articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell’accordo UE-SADC, si applicano nell’ambito del contingente indicato nell’allegato. Il contingente riguarda le preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) classificate nella voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303.
Prova dell’origine e indicazione sull’EUR.1
Per beneficiare della deroga, i prodotti devono essere accompagnati dalla prova dell’origine prevista dall’allegato III del protocollo n. 1. Nella casella n. 7 del certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Namibia deve figurare la dicitura: "Deroga — Regolamento (UE) 2017/882".
Gestione del contingente
L’articolo 3 dispone che il contingente sia gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il considerando richiama inoltre la gestione da parte della Commissione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica.
Decorrenza e applicazione temporale
Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 10 ottobre 2016, in coerenza con l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico.
Contingente annuale indicato nell’allegato
L’allegato individua il prodotto interessato, i codici NC/TARIC e il volume contingentale. È previsto un quantitativo di 178 tonnellate per il periodo dal 10.10.2016 al 31.12.2016 e di 800 tonnellate per il periodo dall’1.1.2017 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12.
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