Regolamento (UE) 2017/881
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico e metodologico per il censimento 2021 della popolazione e delle abitazioni, imponendo agli Stati membri regole uniformi per le relazioni sulla qualità da inviare a Eurostat. Definisce anche il formato tecnico SDMX/Census Hub per la trasmissione di dati e metadati e disciplina gli elementi minimi da descrivere su fonti, copertura, precisione, coerenza e tempestività. Inoltre, modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 prorogando la conservazione dei dati del censimento 2011 fino al 1o gennaio 2035.
Stabilisce per il censimento 2021 della popolazione e delle abitazioni le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità, nonché il formato tecnico SDMX per la trasmissione dei dati a Eurostat, modificando il regolamento (UE) n. 1151/2010.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione ai censimenti della popolazione e delle abitazioni riferiti all’anno di riferimento 2021 e ai dati/metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (CE) n. 763/2008 e del regolamento (UE) 2017/712. Riguarda la trasmissione elettronica di dati e metadati, la redazione delle relazioni sulla qualità, l’indicazione delle fonti di dati utilizzate e l’accesso della Commissione alle informazioni pertinenti per la valutazione della qualità. Non impone la trasmissione di microdati o dati riservati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione
Il regolamento dà attuazione al quadro europeo sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, con riferimento al censimento 2021. Esso risponde all’esigenza di armonizzare la rendicontazione sulla qualità dei dati trasmessi a Eurostat e di rendere uniforme il formato tecnico di scambio, in coerenza con gli standard SDMX e con il Census Hub. Il provvedimento interviene inoltre sul regime di conservazione dei dati del censimento 2011 previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2010.
Contesto normativo
Il regolamento si innesta sul regolamento (CE) n. 763/2008, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti su popolazione e abitazioni. I considerando evidenziano che il prossimo censimento ha come anno di riferimento il 2021, che il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2010 aveva disciplinato la qualità e il formato tecnico per il 2011 e che, per consentire confronti tra i due cicli censuari, occorre mantenere disponibili i dati del 2011 fino al 1o gennaio 2035. Viene inoltre richiamata l’iniziativa SDMX, assunta come base tecnica per lo scambio di dati e metadati statistici.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano gli Stati membri dell’Unione nella fase di trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e metadati relativi al censimento 2021. L’ambito comprende sia i dati censuari sia le informazioni di contesto, sulle fonti utilizzate, sulla qualità, sulla copertura, sulla precisione, sulla coerenza e sulla diffusione. È previsto che Eurostat possa accedere, su richiesta, alle informazioni pertinenti per la valutazione della qualità, senza che ciò comporti obbligo di comunicare microdati o dati riservati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene un ampio elenco di definizioni operative, utili per l’interpretazione uniforme del regolamento. Tra le principali si segnalano:
- unità statistica, individuata nella persona fisica, nella famiglia, nel nucleo familiare, nell’alloggio o nell’abitazione convenzionale;
- enumerazione individuale, intesa come raccolta separata delle informazioni su ciascuna unità;
- simultaneità, cioè riferimento delle informazioni allo stesso momento;
- universalità in un territorio definito, per tutte le unità statistiche del territorio;
- popolazione obiettivo, popolazione obiettivo stimata, popolazione censita, sottocopertura e sovracopertura;
- valutazione della copertura e indagine post-enumerazione;
- imputazione e cancellazione di record, imputazione di una modalità, record linkage, identificativo univoco, registro, dati basati su registri e abbinamento di registri;
- codifica, cattura, record editing, generazione di famiglie e nuclei familiari;
- assenza di informazioni sull’unità e controllo della divulgazione statistica.
Relazioni sulla qualità: contenuto e termini
L’articolo 3 stabilisce un termine preciso: entro il 31 marzo 2024 gli Stati membri devono inviare a Eurostat le informazioni generali e i dati/metadati di qualità previsti dall’allegato, relativi ai censimenti 2021 e ai dati trasmessi ai sensi del regolamento (UE) 2017/712. L’allegato struttura la relazione in sezioni dedicate a contesto, fonti di dati, ciclo di vita del censimento, trattamento e valutazione, diffusione e valutazione della qualità dei dati.
Fonti di dati e ciclo di vita del censimento
L’allegato richiede di descrivere nel dettaglio le fonti di dati impiegate e la loro classificazione, nonché la matrice "fonti di dati x variabili". Deve essere valutata l’adeguatezza delle fonti rispetto alle caratteristiche essenziali del censimento: enumerazione individuale, simultaneità, universalità, disponibilità per piccole aree e periodicità definita. Per il ciclo di vita del censimento, devono essere fornite informazioni sulla data di riferimento e sulle modalità di preparazione ed esecuzione della raccolta dati. Il contenuto varia a seconda che i dati siano raccolti tramite questionari, registri, campionamento o metodi combinati. In particolare, per i dati basati su registri devono essere descritti creazione o riprogettazione dei registri, mantenimento, contenuto, responsabilità amministrative, obblighi legali, ritardi, casi di mancata registrazione o registrazione multipla, revisioni e aggiornamenti, utilizzi statistici e non statistici, abbinamento tra registri ed estrazione dei dati.
Trattamento, valutazione della copertura e diffusione
La sezione sul trattamento richiede informazioni su cattura, codifica, identificazione delle variabili, record editing, imputazione e cancellazione di record, stima, record linkage, generazione di famiglie e nuclei familiari e misure per individuare o limitare le unità senza informazioni. Devono inoltre essere descritte le attività di valutazione della copertura, la gestione della mancata risposta, le indagini post-enumerazione e la validazione dei dati finali, con indicazione del metodo per stimare sottocopertura e sovracopertura. La diffusione deve essere descritta indicando i canali utilizzati e le garanzie di riservatezza statistica, incluso il controllo della divulgazione statistica. È richiesta anche l’indicazione delle misure adottate per assicurare l’efficacia dei costi.
Valutazione della qualità: comparabilità, tempestività, coerenza, copertura, precisione, completezza e pertinenza
L’allegato richiede una valutazione articolata della qualità dei dati.
- Per la comparabilità, gli Stati membri devono segnalare deviazioni dai concetti e dalle definizioni prescritti, nonché eventuali pratiche nazionali che possano incidere sulla comparabilità a livello dell’Unione. Per la variabile "condizione professionale o non professionale" deve essere indicato ogni metodo di stima usato per avvicinare i dati alla definizione del regolamento (UE) 2017/543.
- Per la tempestività e puntualità, devono essere indicate le date di trasmissione dei dati e dei metadati, nonché le eventuali revisioni rilevanti. Le revisioni effettuate dal 1o aprile 2024 in poi devono essere comunicate separatamente entro una settimana.
- Per la coerenza, devono essere segnalate incoerenze significative tra i diversi insiemi di dati previsti dal regolamento (UE) 2017/712.
- Per copertura e precisione, devono essere forniti valori assoluti a livello nazionale, disaggregati per sesso e classi ampie d’età, relativi a popolazione censita, imputazioni, cancellazioni, sottocopertura, sovracopertura e popolazione obiettivo stimata; per la precisione, i dati vanno forniti anche per varie tipologie di fonte e di trattamento delle osservazioni.
- Per alcune variabili censuarie specifiche, l’allegato elenca le variabili per le quali vanno resi disponibili i valori assoluti: stato civile, posizione nel nucleo familiare, posizione in famiglia o non in famiglia, condizione professionale o non professionale, professione, settore di attività economica, posizione nella professione, luogo di lavoro, livello di istruzione, luogo di nascita, paese di cittadinanza, anno di arrivo, luogo di dimora abituale un anno prima del censimento e situazione abitativa.
- Per la completezza, occorre indicare il grado di completezza dei dati e precisare per quali variabili o classificazioni non sono forniti dati.
- Per la pertinenza, a livello dell’Unione devono essere indicate le azioni intraprese per soddisfare le esigenze degli utilizzatori e il monitoraggio delle estrazioni di dati.
Formato tecnico di trasmissione e conservazione
L’articolo 6 individua nel formato SDMX, come applicato per il Census Hub, il formato tecnico obbligatorio per la trasmissione di dati e metadati relativi al 2021. Gli Stati membri devono attenersi alle definizioni della struttura dei dati e alle specifiche tecniche rese disponibili da Eurostat. Il medesimo articolo impone la conservazione di dati e metadati fino al 1o gennaio 2035, così da consentire eventuali successive richieste della Commissione.
Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010
L’articolo 7 modifica il precedente regime per il censimento 2011. La nuova formulazione dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1151/2010 stabilisce che i dati e metadati del 2011 devono essere conservati fino al 1o gennaio 2035; dopo il 1o gennaio 2025 non sono più richieste modifiche o revisioni, salvo scelta dello Stato membro, che deve informare Eurostat prima di attuare le modifiche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni per l’anno di riferimento 2021, nonché il formato tecnico per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat).
Definizioni applicabili
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 e del regolamento (UE) 2017/712, e introduce numerose definizioni operative rilevanti per i censimenti, tra cui unità statistica, enumerazione individuale, simultaneità, universalità territoriale, popolazione obiettivo, popolazione censita, sottocopertura, sovracopertura, record linkage, registri e controllo della divulgazione statistica.
Relazioni sulla qualità e termine di trasmissione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di comunicare entro il 31 marzo 2024 a Eurostat le informazioni generali e i dati/metadati di qualità indicati nell’allegato, relativi ai censimenti 2021 e ai dati trasmessi ai sensi del regolamento (UE) 2017/712.
Fonti di dati utilizzate
L’articolo 4 richiede che gli Stati membri comunichino tutte le fonti di dati usate per soddisfare il regolamento (CE) n. 763/2008, con particolare riguardo al rispetto delle caratteristiche essenziali del censimento, alla rappresentazione della popolazione obiettivo, alle specifiche tecniche del regolamento (UE) 2017/543 e al programma di dati statistici del regolamento (UE) 2017/712.
Accesso della Commissione alle informazioni pertinenti
L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a consentire a Eurostat, su richiesta, l’accesso a tutte le informazioni pertinenti per valutare la qualità di dati e metadati, ma esclude l’obbligo di fornire microdati o dati riservati.
Formato tecnico di trasmissione e conservazione dei dati
L’articolo 6 stabilisce che il formato tecnico per la trasmissione di dati e metadati per il 2021 è SDMX, come applicato per il Census Hub. Gli Stati membri devono trasmettere i dati secondo le definizioni della struttura dei dati e le specifiche tecniche fornite da Eurostat e conservarli fino al 1o gennaio 2035 per eventuali richieste successive.
Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010
L’articolo 7 sostituisce la terza frase dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1151/2010, prevedendo che i dati e metadati del censimento 2011 siano conservati fino al 1o gennaio 2035; non sono richieste modifiche o revisioni dopo il 1o gennaio 2025, salvo decisione dello Stato membro, che deve informare Eurostat prima dell’attuazione.
Entrata in vigore
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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