Regolamento (UE) 2017/872
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, modificando gli elenchi dei paesi e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza. Introduce nuove iscrizioni, estensioni territoriali e di categoria, nonché cancellazioni di organismi che hanno cessato l’attività o rinunciato al riconoscimento. Inoltre, corregge un errore materiale relativo al certificato di ispezione elettronico, riallineando il riferimento normativo interno da articolo 33 ad articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Modifica e rettifica del regime UE di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, con aggiornamento degli elenchi di paesi, organismi di controllo e del modello del certificato di ispezione elettronico.
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi. Incide in particolare sugli elenchi degli allegati III e IV relativi, rispettivamente, ai paesi terzi riconosciuti equivalenti e alle autorità/organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, nonché sull’allegato VI relativo all’estratto del certificato di ispezione per le importazioni. Le rettifiche dell’articolo 2 si applicano dal 19 aprile 2017; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 sul regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Il regolamento interviene sul sistema UE di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1235/2008, attuativo del regolamento (CE) n. 834/2007. L’obiettivo è aggiornare gli elenchi dei paesi terzi equivalenti e degli organismi/autorità di controllo riconosciuti, oltre a correggere un errore materiale relativo al certificato di ispezione elettronico.
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che la Commissione ha verificato una serie di comunicazioni e richieste provenienti da organismi di controllo e da paesi terzi, con esito favorevole per alcuni ampliamenti di riconoscimento e con conseguenti soppressioni quando l’attività di certificazione è cessata o il riconoscimento è stato ritirato. La Commissione segnala inoltre un errore nel testo dell’articolo 14, paragrafo 2, e nell’allegato VI, reso necessario dall’introduzione del nuovo sistema di certificazione elettronica.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sul regime di importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi. Non disciplina in modo generale la produzione biologica, ma modifica il perimetro operativo del regolamento (CE) n. 1235/2008 sotto tre profili: elenco dei paesi terzi equivalenti (allegato III), elenco degli organismi/autorità di controllo autorizzati per l’equivalenza (allegato IV) e modello dell’estratto del certificato di ispezione (allegato VI).
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi equivalenti: allegato III
L’unica modifica all’allegato III riguarda la Repubblica di Corea, per la quale viene inserito l’organismo di controllo "Control Union Korea" con codice KR-ORG-023 e sito internet indicato nel testo. Si tratta di un aggiornamento puntuale dell’elenco degli organismi riconosciuti nel paese terzo, coerente con la comunicazione della relativa autorità competente.
Aggiornamento dell’elenco degli organismi di controllo: allegato IV
La parte più ampia dell’intervento riguarda l’allegato IV, che elenca le autorità e gli organismi di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.
Sono soppressi i riferimenti a:
- "Abcert AG", che ha cessato l’attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta;
- "ÖkoP Zertifizierungs GmbH", che ha cessato l’attività di certificazione nel paese terzo per il quale era riconosciuta.
Sono inoltre aggiornati indirizzi e specifiche di diversi organismi già inseriti nell’elenco:
- "Argencert SA": nuovo indirizzo a Buenos Aires, Argentina;
- "Certisys": nuovo indirizzo a Bruxelles/Brussel, Belgio;
- "CCOF Certification Services": ritiro del riconoscimento per la categoria F in relazione al Messico;
- "Bioagricert S.r.l.": estensione del riconoscimento a Malaysia e Singapore per le categorie A, D ed E, e alla Cina per le categorie B ed E;
- "Control Union Certifications": estensione a numerosi paesi per le categorie A, D, E ed F o A, E ed F, a seconda del paese;
- "Ecocert SA": estensioni all’Egitto per le categorie A, B e D; a Monaco per la categoria C; e alla Bosnia-Erzegovina per le categorie E e F;
- "Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)": estensione all’Indonesia per le categorie A, C e D;
- "IMOcert Latinoamérica Ltda": estensione ad Argentina, Costa Rica, Guyana e Honduras per le categorie A, B e D, e ampliamento della categoria B per numerosi paesi dell’America Latina;
- "LACON GmbH": estensioni a Bosnia-Erzegovina, Cile, Cuba, Etiopia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica dominicana, Kenya, Swaziland e Zimbabwe per differenti combinazioni di categorie;
- "Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs": nuova iscrizione per Russia e Ucraina, con categorie A, B, D, E e F.
Sono inoltre inserite nuove iscrizioni con specifiche geografiche e di prodotto:
- "Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA" per Angola e Sao Tomé e Principe, categorie A e D, con esclusione dei prodotti in conversione e del vino, fino al 30 giugno 2018;
- "Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs" per Russia e Ucraina, categorie A, B, D, E e F, con le medesime eccezioni e medesima scadenza di inclusione.
Rettifica del certificato di ispezione elettronico
L’articolo 2 corregge il testo dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il destinatario del lotto deve compilare la casella 14 dell’estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento è avvenuto in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008. La rettifica all’allegato VI sostituisce analogamente il riferimento erroneo all’articolo 33 con quello corretto all’articolo 34.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la rettifica dell’articolo 2 ha efficacia retrodatata al 19 aprile 2017, in modo da allinearsi alla data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori dell’importazione biologica, il regolamento comporta:
- aggiornamento delle controparti riconosciute nei paesi terzi;
- verifica delle nuove categorie di prodotti autorizzate per ciascun organismo di controllo;
- attenzione alle eccezioni previste, in particolare per prodotti in conversione e vino ove espressamente esclusi;
- utilizzo del modello corretto di certificato di ispezione elettronico, con riferimento all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
In termini operativi, le modifiche incidono sulla validità documentale e sul perimetro dei controlli richiesti per l’ingresso di prodotti biologici nell’Unione, con effetto immediato per gli allegati aggiornati e con efficacia retroattiva limitata alla rettifica tecnica del certificato di ispezione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008
Viene inserita, nel punto 5 dell’allegato III relativo alla Repubblica di Corea, la riga per l’organismo di controllo "Control Union Korea" (codice KR-ORG-023, sito www.controlunion.co.kr). L’intervento riflette l’aggiornamento comunicato dalla Repubblica di Corea circa l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti.
Modifiche dell’allegato IV: nuove iscrizioni, estensioni e soppressioni
L’allegato IV è aggiornato per riflettere cessazioni di attività, ritiri di riconoscimento, cambi di indirizzo e ampliamenti del riconoscimento geografico e/o per categorie di prodotti. È soppresso il riconoscimento di "Abcert AG" e di "ÖkoP Zertifizierungs GmbH"; è inserita "Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA" per Angola e Sao Tomé e Principe (categorie A e D, esclusi prodotti in conversione e vino, fino al 30 giugno 2018); sono aggiornati gli indirizzi di "Argencert SA" e "Certisys"; sono estesi i riconoscimenti di "Bioagricert S.r.l.", "Control Union Certifications", "Ecocert SA", "Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)", "IMOcert Latinoamérica Ltda", "LACON GmbH"; è ridotto il riconoscimento di "CCOF Certification Services" per il Messico (soppressione della categoria F); è aggiunto "Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs" per Russia e Ucraina (categorie A, B, D, E e F, esclusi prodotti in conversione e vino, fino al 30 giugno 2018).
Rettifica dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008
Il quarto comma dell’articolo 14, paragrafo 2, è sostituito per precisare che, al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 14 dell’originale dell’estratto del certificato di ispezione per attestare la conformità del ricevimento dell’intero lotto all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.
Rettifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008
Nel modello dell’estratto del certificato di ispezione è corretto il riferimento normativo nella casella 14 e nella relativa nota, sostituendo "articolo 33" con "articolo 34" del regolamento (CE) n. 889/2008, in coerenza con il sistema di certificazione elettronica introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La rettifica di cui all’articolo 2 si applica con effetto dal 19 aprile 2017, ossia dalla data di applicazione delle modifiche pertinenti introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.
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