Ordinanza n. 345/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di rigetto della domanda di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015, in quanto richiedente protezione internazionale, prot. 0017691/2026 Area IV datato 3.6.2026, emesso dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo e comunicato a mezzo pec il 3.6.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di inserimento in una struttura di accoglienza per richiedente protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, ha presentato domanda di accesso alle misure di accoglienza. La Prefettura di Biella ha rigettato l'istanza rilevando che egli si era presentato spontaneamente presso la Questura, mentre l'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 attribuisce priorità nell'accesso ai centri ai migranti giunti in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente ha impugnato il diniego e ha chiesto la sospensione cautelare, deducendo, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'illegittimità dell'esclusione totale dalle misure di accoglienza e la necessità di ottenere una sistemazione abitativa e condizioni di vita adeguate e dignitose.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris. La normativa europea e nazionale consente diverse modalità di organizzazione dell'accoglienza in relazione alle circostanze e al numero delle domande, ma impone che sia garantita almeno una forma minima di assistenza dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, salvo il caso di disponibilità di mezzi sufficienti. L'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 stabilisce una priorità, non un'esclusione sine die, per chi sia giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Inoltre, l'art. 11 consente l'accoglienza in strutture temporanee quando i posti ordinari siano esauriti. Poiché la Prefettura aveva negato qualsiasi forma di assistenza, il Tribunale ha sospeso il diniego, ordinato il riesame dell'istanza entro sessanta giorni e imposto comunque l'immediato collocamento del ricorrente in un'apposita struttura, nel rispetto degli standard normativi e garantendo condizioni adeguate e dignitose di vita. La trattazione del merito è stata rinviata a successiva udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Le misure di accoglienza trovano applicazione sin dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
l'accoglienza "nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse"
La disposizione attribuisce una priorità nell'assegnazione dell'accoglienza ai migranti soccorsi in mare, ma non consente di escludere sine die gli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 11, comma 1, d.lgs. 142/2015
Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto [...] in strutture temporanee, appositamente allestite
L'esaurimento dei posti ordinari può giustificare il ricorso a strutture temporanee, ma non il diniego di qualsiasi forma di assistenza.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 17, par. 3, direttiva UE 2013/33
L'obbligo di garantire l'accoglienza ammette l'eccezione del richiedente che disponga di mezzi sufficienti alle proprie esigenze di vita.
Massime di principio
- Il richiedente protezione internazionale ha diritto a una forma, anche minima, di accoglienza dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, salvo che disponga di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di vita.
- La priorità prevista per i richiedenti giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare incide sull'ordine di assegnazione dei posti, ma non può essere interpretata come esclusione sine die degli altri richiedenti dalle misure di accoglienza.
- L'eventuale esaurimento dei posti nei centri ordinari non legittima il diniego di qualsiasi assistenza: l'amministrazione deve valutare il ricorso a strutture temporanee o ad altre soluzioni conformi agli standard normativi, assicurando condizioni di vita adeguate e dignitose.
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