Sentenza del 10/06/2015 n. 12037 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002-2005. I contribuenti avevano ampliato l'edificio mediante sopraelevazione di due piani; il Comune aveva calcolato l'ICI anche sul valore dell'area fabbricabile interessata dai lavori fino alla loro ultimazione. Il ricorso censurava, da un lato, una presunta extrapetizione del giudice tributario e, dall'altro, l'errata esclusione della possibilità di tassare l'area oggetto di edificazione oltre al fabbricato già censito, sostenendo che non vi fosse duplicazione d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Il primo motivo è stato ritenuto non autosufficiente, perché il Comune non aveva riportato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, impedendo di verificare l'eventuale extrapetizione. Il secondo motivo, pur ritenuto astrattamente fondato quanto al regime ICI dell'area interessata dalla sopraelevazione, non era sufficiente a ottenere la cassazione della sentenza, perché lasciava intatta un'autonoma e concorrente ragione decisoria: gli avvisi non indicavano adeguatamente il valore globale dell'immobile, l'imposta complessiva, quanto già versato e la maggiore imposta dovuta. Gli avvisi sono quindi rimasti annullati.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e)
Richiamato dal Comune per sostenere l'inammissibilità o l'irregolarità delle difese dei contribuenti e la presunta extrapetizione della decisione tributaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Richiamato in relazione ai termini e alle modalità di impugnazione degli atti tributari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Richiamato dal Comune per contestare la proposizione, in appello, di questioni nuove o non dedotte in primo grado.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) e b)
Disciplina la nozione di fabbricato e di area fabbricabile ai fini ICI. La Corte ha ritenuto condivisibile, in astratto, la tesi secondo cui durante lavori di sopraelevazione l'imposizione può riguardare l'area utilizzata a scopo edificatorio.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 6
in quanto il meccanismo impositivo individuato dal legislatore non considera ai fini Ici il fabbricato in corso di ristrutturazione, ma l'area su cui lo stesso insiste, fino a quando la ristrutturazione dell'immobile non sia stata completata
In caso di sopraelevazione o ristrutturazione non ultimata, la base imponibile ICI è costituita dal valore dell'area utilizzata a scopo edificatorio, fino al completamento dei lavori, secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza.
Principio delle rationes decidendi autonome
qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi
Un ricorso per cassazione deve contestare specificamente ogni autonoma ragione posta a fondamento della decisione; se anche una sola rimane intatta, la sentenza può restare definitivamente sorretta da quella ragione.
Massime di principio
- Durante lavori di sopraelevazione o ristrutturazione non ancora ultimati, ai fini ICI può assumere rilievo fiscale il valore dell'area utilizzata a scopo edificatorio, anziché il fabbricato in corso di intervento, secondo la disciplina applicabile.
- La correttezza astratta del criterio impositivo non basta a salvare un accertamento: l'atto deve essere motivato in modo completo e consentire al contribuente di comprendere valore imponibile, imposta complessiva, importi già versati e maggiore imposta richiesta.
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare gli elementi processuali indispensabili a dimostrare la censura; il motivo non autosufficiente può essere dichiarato inammissibile.
- Quando una sentenza contiene più ragioni autonome e ciascuna è sufficiente a sostenerla, devono essere impugnate tutte: contestarne soltanto una non consente di ottenere la cassazione della decisione.
- Anche se il giudice di merito ha errato su un profilo giuridico, la decisione può rimanere ferma se una diversa motivazione autonoma, come il difetto di motivazione dell'avviso, non è stata validamente censurata.
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