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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/231

Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2)

Normativa europea32018R0231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato di segnalazione statistica per i fondi pensione dell'area dell'euro, al fine di consentire alla BCE e al SEBC di disporre di dati omogenei sulle attività e passività del settore e sul numero degli iscritti. Prevede obblighi trimestrali e annuali, definizioni comuni, regole contabili, deroghe per i soggetti di minori dimensioni e termini progressivi di trasmissione. È inoltre disciplinata la raccolta tramite le banche centrali nazionali e, se del caso, tramite le autorità nazionali competenti, con attenzione alla riduzione dell'onere informativo.

Disciplina gli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione residenti nell'area dell'euro verso la BCE e le banche centrali nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai fondi pensione (FP) residenti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché, in determinati casi, ai gestori dei fondi pensione residenti negli stessi Stati membri quando la banca centrale nazionale competente li includa tra i soggetti effettivamente tenuti alla segnalazione. Riguarda la raccolta di dati statistici su attività, passività e numero degli iscritti, con possibilità di trasmissione diretta alla BCE o tramite banca centrale nazionale/autorità nazionale competente secondo i meccanismi di cooperazione locali. Restano esclusi dalla definizione di FP i fondi di investimento, le società veicolo per cartolarizzazione, le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione, i fondi pensione non autonomi e gli enti di previdenza e assistenza sociale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro esso non impone obblighi, ma l'articolo 5 dello statuto SEBC richiede preparativi statistici a livello nazionale.

Obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato di raccolta dati sui fondi pensione residenti nell'area dell'euro, in attuazione dell'articolo 5 dello statuto del SEBC e del regolamento (CE) n. 2533/98. La finalità è consentire alla BCE di disporre di statistiche affidabili e omogenee sulle attività finanziarie del sottosettore S.129 del SEC 2010, a supporto dell'analisi monetaria e finanziaria e della stabilità del sistema finanziario.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che la raccolta statistica è necessaria per il fabbisogno analitico ordinario e ad hoc della BCE e che deve essere organizzata in modo da ridurre l'onere per i soggetti dichiaranti. Per questo il regolamento consente alle BCN di coordinare la raccolta con altri flussi informativi, anche tramite le autorità nazionali competenti già titolari dei dati, e di combinare, ove opportuno, gli obblighi previsti dal presente atto con quelli del regolamento (UE) n. 1011/2012.

Definizioni e soggetti interessati

L'articolo 1 definisce il "fondo pensione" come società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale l'intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati. Sono espressamente esclusi i fondi di investimento, le società veicolo per cartolarizzazione, le istituzioni finanziarie monetarie, le imprese di assicurazione, i fondi pensione non autonomi e gli enti di previdenza e assistenza sociale. Sono inoltre definiti i concetti di soggetto dichiarante, residente, BCN competente, ANC di riferimento, gestore del fondo pensione, dati titolo per titolo, dati voce per voce, dati aggregati, operazione finanziaria e aggiustamenti da rivalutazione.

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Sono tenuti alla segnalazione gli FP residenti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. La BCN competente può includere anche i gestori dei fondi pensione residenti nel proprio Stato membro, quando ciò sia necessario per reperire i dati sulle attività e passività; in tal caso l'FP collegato può ottenere una deroga se le informazioni sono raccolte dal gestore o da altre fonti. Il regolamento prevede una verifica periodica delle condizioni per concedere o revocare tali deroghe, con effetti dal successivo anno civile.

Elenco statistico e pubblicità dell'elenco

Il Comitato esecutivo della BCE predispone e aggiorna un elenco statistico degli FP e dei gestori dei fondi pensione soggetti al regolamento. L'elenco deve essere accessibile in formato elettronico, via Internet o in forma cartacea su richiesta. Se il soggetto dichiarante si è basato in buona fede su una versione elettronica errata, la BCE non può irrogare sanzioni per il solo inadempimento derivante da tale errore.

Contenuto della segnalazione

L'articolo 4 impone la trasmissione di dati trimestrali sulle attività degli FP, di dati annuali sulle passività e di dati annuali sul numero degli iscritti ai sistemi pensionistici, con ripartizione fra iscritti attivi, con pensione differita e pensionati. Le BCN ricavano inoltre stime trimestrali delle passività partendo dai dati annuali. I dati possono essere trasmessi direttamente alla BCN competente o tramite l'ANC di riferimento, secondo meccanismi di cooperazione locale; le BCN devono anche informare i soggetti dichiaranti delle diverse finalità per cui i dati sono raccolti.

Aggiustamenti da rivalutazione, operazioni finanziarie e criteri contabili

L'articolo 5 consente la raccolta di informazioni su rivalutazioni e operazioni finanziarie sia su base aggregata sia titolo per titolo, secondo le istruzioni della BCN competente. Per i diritti pensionistici, se i dati non sono direttamente rilevabili, si ricorre a stime basate sulle migliori pratiche comuni nell'area dell'euro o ai dati disponibili presso la BCN. L'articolo 6 stabilisce che, salvo diversa previsione, si applicano le norme contabili nazionali di attuazione della direttiva 2003/41/CE o altri standard richiesti dalla BCN; le cancellazioni totali o parziali dei prestiti vanno detratte dal capitale in essere e segnalate separatamente. Tutte le attività e passività finanziarie devono essere segnalate su base lorda, salvo le prassi contabili e gli accordi di compensazione vigenti.

Deroghe per i piccoli fondi pensione

L'articolo 7 consente alle BCN di concedere deroghe agli FP di minori dimensioni. La deroga può essere accordata se gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentano almeno l'85% delle attività totali del settore nello Stato membro; in alternativa, con la soglia specifica di 25 milioni di EUR di attività trimestrali o meno di 100 iscritti, la copertura minima richiesta è dell'80%. Anche in presenza di deroga, alcuni dati annuali devono comunque essere forniti e le BCN devono verificare annualmente il rispetto delle condizioni. Gli FP possono rinunciare alla deroga e optare per la segnalazione completa.

Tempestività della trasmissione

L'articolo 8 fissa il termine di 10 settimane dalla fine del trimestre per i dati trimestrali e di 20 settimane dalla fine dell'anno per i dati annuali. Tali termini si riducono progressivamente di una settimana e di due settimane l'anno, fino a raggiungere rispettivamente 7 e 14 settimane nel 2022.

Requisiti minimi e disposizioni nazionali

L'articolo 9 rinvia ai requisiti minimi dell'allegato III in materia di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisioni. Le BCN devono definire le modalità nazionali di segnalazione, garantendo che consentano la verifica dell'osservanza di tali requisiti. L'articolo 10 impone agli operatori interessati di informare tempestivamente la BCN competente in caso di fusioni, scissioni o riorganizzazioni che possano incidere sugli obblighi statistici. L'articolo 11 riconosce alle BCN il potere di verificare o raccogliere coattivamente i dati, soprattutto in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi.

Prima applicazione e regime transitorio

La prima segnalazione decorre dai dati trimestrali del terzo trimestre 2019 e dai dati annuali del 2019. Gli FP che beneficiano di specifiche deroghe devono comunque segnalare i dati annuali sulle attività relativi al 2018 entro la fine del 2019. Per il 2019, le BCN utilizzano i dati annuali sulle passività già disponibili per costruire stime trimestrali. L'articolo 13 prevede inoltre una soglia transitoria più bassa per la copertura del bilancio aggregato in caso di deroga concessa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Allegati: struttura dei dati e classificazioni

Gli allegati I e II dettagliano le informazioni da fornire: categorie di attività e passività, disaggregazioni per settore, paese, scadenza e strumento, nonché dati titolo per titolo per titoli con o senza codice ISIN. Sono inclusi i campi relativi a identificazione del titolo, prezzo, importi, operazioni finanziarie, rivalutazioni, valuta, settore emittente, paese dell'emittente e, per i titoli senza ISIN, ulteriori attributi tecnici. È richiesto anche il numero degli iscritti ai sistemi pensionistici, distinto in iscritti attivi, con pensione differita e pensionati.

Requisiti minimi di qualità dei dati

L'allegato III definisce i requisiti minimi: trasmissione tempestiva e conforme ai formati tecnici, indicazione di referenti, completezza e coerenza dei dati, rispetto delle definizioni e classificazioni del regolamento e osservanza delle politiche di revisione BCE/BCN. Le revisioni straordinarie devono essere accompagnate da nota esplicativa.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori e i consulenti, ciò comporta un obbligo immediato di adeguamento dei processi interni di raccolta, classificazione e trasmissione dei dati statistici richiesti.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro soggettivo

Definisce il fondo pensione come sottosettore S.129 del SEC 2010 e individua le esclusioni rilevanti (fondi di investimento, veicoli di cartolarizzazione, IFM, imprese di assicurazione, fondi pensione non autonomi ed enti di previdenza e assistenza sociale). Definisce inoltre soggetti dichiaranti, residente, banca centrale nazionale competente, autorità nazionale competente di riferimento, gestore del fondo pensione, dati titolo per titolo, dati voce per voce, dati aggregati, operazione finanziaria e aggiustamenti da rivalutazione.

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Sono soggetti agli obblighi gli FP residenti negli Stati membri dell'area dell'euro. La BCN competente può includere anche singoli gestori di fondi pensione residenti nello Stato membro, con possibili deroghe per l'FP collegato se i dati sono raccolti dal gestore o da altre fonti. Le BCN verificano il rispetto delle condizioni per concedere o revocare la deroga con effetto dall'inizio dell'anno civile successivo, in coordinamento con la BCE.

Elenco statistico dei fondi pensione

Il Comitato esecutivo della BCE elabora e aggiorna un elenco degli FP e dei gestori inclusi tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi. L'elenco deve essere accessibile con modalità adeguate, anche elettroniche. Se il soggetto dichiarante si affida in buona fede a una versione elettronica errata dell'elenco, la BCE non irroga sanzioni per l'eventuale inadempimento.

Contenuto degli obblighi di segnalazione

I soggetti dichiaranti trasmettono dati trimestrali sulle attività, dati annuali sulle passività e dati annuali sul numero degli iscritti ai sistemi pensionistici, secondo gli allegati I e II. Le BCN ricavano stime trimestrali delle passività sulla base dei dati annuali. Le BCN informano i soggetti dichiaranti delle diverse finalità statistiche della raccolta e possono combinare tali obblighi con quelli del regolamento (UE) n. 1011/2012.

Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie

Le informazioni su rivalutazioni e operazioni finanziarie possono essere ricavate da dati aggregati o titolo per titolo, secondo le istruzioni della BCN competente. Per i diritti pensionistici gli importi sono stimati secondo le migliori pratiche a livello dell'area dell'euro o dalla BCN sulla base dei dati forniti dagli FP; i criteri applicativi sono sviluppati nell'allegato II.

Norme contabili e principio di segnalazione lorda

Salvo diversa previsione, si applicano le norme contabili della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/41/CE o altri standard nazionali/internazionali richiesti dalla BCN. Le cancellazioni totali o parziali dei prestiti devono essere detratte dal valore capitale in essere e segnalate separatamente. Tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda, fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione vigenti.

Deroghe per piccoli fondi pensione

Le BCN possono concedere deroghe agli FP di dimensioni minori se sono rispettate soglie di copertura del bilancio aggregato: almeno l'85% delle attività totali in un primo caso; almeno 80% se l'FP ha attività trimestrali inferiori a 25 milioni di EUR o meno di 100 iscritti, con riferimento anche ai dati 2018 per la prima segnalazione. I fondi derogati devono comunque trasmettere almeno alcuni dati annuali sulle attività e, in ogni caso, le verifiche annuali possono comportare concessione o revoca con decorrenza dall'inizio del secondo anno civile successivo. Gli FP possono rinunciare alla deroga e scegliere la segnalazione integrale.

Tempistiche di trasmissione

I dati trimestrali devono essere trasmessi entro 10 settimane dalla fine del trimestre, con riduzione progressiva di una settimana l'anno fino a 7 settimane nel 2022. I dati annuali devono essere trasmessi entro 20 settimane dalla fine dell'anno, con riduzione progressiva di due settimane l'anno fino a 14 settimane nel 2022.

Requisiti minimi, fusioni e raccolta coattiva

Gli obblighi di segnalazione devono rispettare i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione dell'allegato III. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni nazionali di segnalazione e possono verificare o raccogliere coattivamente i dati, soprattutto in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi. In caso di fusioni, scissioni o riorganizzazioni, i soggetti interessati devono informare tempestivamente la BCN competente sulle modalità di adempimento.

Prima applicazione e disposizioni transitorie

La prima segnalazione riguarda i dati trimestrali sulle attività del terzo trimestre 2019 e i dati annuali sulle passività e sugli iscritti relativi al 2019. Gli FP derogati ai sensi di specifiche lettere dell'articolo 7 devono comunque segnalare i dati annuali sulle attività per il 2018 entro la fine del 2019. Per il 2019, le BCN utilizzano dati annuali sulle passività già disponibili per stimare le serie trimestrali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichepolitica monetariamercato finanziarioprevidenza complementareriserve pensionistiche

Testo integrale

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