Regolamento (UE) 2018/130
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente, nonché efficace nel migliorare le prestazioni produttive. Il testo contiene le condizioni d’impiego, il metodo di analisi, le misure di gestione del rischio per gli utilizzatori e la data di scadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in concreto, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso. L’autorizzazione riguarda la categoria degli "additivi zootecnici" e il gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica alle condizioni tecniche e di impiego indicate nell’allegato; non risultano esclusioni ulteriori oltre a quelle derivanti dal fatto che l’autorizzazione è limitata alla specie/categoria animale indicata.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per suini da ingrasso
Il regolamento attua il sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e autorizza un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA del 25 gennaio 2017, che non ha rilevato effetti avversi per salute animale, salute umana o ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto per i suini da ingrasso.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda un singolo additivo, identificato con il numero 4a26, destinato ai suini da ingrasso. Il prodotto è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e opera alle condizioni tecniche fissate nell’allegato.
Presupposti dell’autorizzazione e valutazione scientifica
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, completa della documentazione prescritta. L’EFSA ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi elaborata dal laboratorio di riferimento istituito dal medesimo regolamento. Sulla base di tale valutazione, la Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Caratteristiche del prodotto autorizzato
L’additivo autorizzato è un preparato solido di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), con attività minima di 15 000 EPU per grammo. L’uso autorizzato prevede un tenore minimo di 1 500 EPU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Condizioni di impiego, sicurezza e gestione del rischio
L’allegato impone che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
Per la quantificazione dell’attività enzimatica è previsto un metodo colorimetrico che misura il colorante idrosolubile liberato dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi su substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina. Il testo richiama anche la definizione di EPU, pari alla quantità di enzima che libera 0,0083 μmol di zuccheri riducenti equivalenti xilosio al minuto dal xilano di farro e di avena, a pH 4,7 e 50 °C.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’autorizzazione scade il 15 febbraio 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" e appartenente al gruppo funzionale dei "promotori della digestione", come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e la valutazione positiva dell’EFSA, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente, e per l’efficacia nel migliorare il peso corporeo definitivo e il rapporto mangime/peso dei suini da ingrasso.
Condizioni di impiego e caratteristiche del prodotto
L’allegato identifica l’additivo con numero di identificazione 4a26, titolare dell’autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG. Il prodotto è un preparato solido di endo-1,4-beta-xilanasi con attività minima di 15 000 EPU/g. L’impiego autorizzato è per suini da ingrasso; il tenore minimo indicato è 1 500 EPU per kg di mangime completo con umidità al 12%.
Indicazioni per uso, conservazione e sicurezza
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Metodi di analisi
L’allegato richiama un metodo colorimetrico per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi, basato sulla misurazione del colorante idrosolubile liberato da substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione ha termine il 15 febbraio 2028.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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