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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/113

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza acetamiprid in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’acetamiprid come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la procedura di riesame e sulla base delle conclusioni favorevoli dell’EFSA. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze approvate. Il rinnovo ha efficacia dal 1º marzo 2018 e dura fino al 28 febbraio 2033. Restano centrali, in sede autorizzativa nazionale, specifiche attenzioni per i rischi verso organismi acquatici, api, altri artropodi non bersaglio, uccelli, mammiferi, consumatori e operatori.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva acetamiprid ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva acetamiprid utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri nell’ambito delle procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con riferimento alla valutazione dei rischi e alle condizioni d’impiego. L’applicazione decorre dal 1º marzo 2018; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina usi diversi da quelli connessi all’approvazione della sostanza attiva e alle autorizzazioni fitosanitarie correlate.

Rinnovo dell’approvazione dell’acetamiprid

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione rinnova l’approvazione dell’acetamiprid quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La misura segue la procedura di rinnovo avviata a domanda del titolare, la valutazione dello Stato membro relatore, il riesame dell’EFSA e la consultazione del comitato permanente competente. La Commissione conclude che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto procedurale e motivazioni

La sostanza attiva acetamiprid era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata e inserita nell’elenco UE delle sostanze attive approvate. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha trasmesso i fascicoli supplementari richiesti e lo Stato membro relatore ha ritenuto completa la domanda. L’EFSA ha poi comunicato le proprie conclusioni alla Commissione il 19 ottobre 2016 e la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo al comitato permanente il 23 gennaio 2017.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente la sostanza attiva acetamiprid impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, nel quadro della valutazione dei rischi e dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non introduce un regime generale per altri prodotti o sostanze, ma aggiorna l’elenco UE delle sostanze attive approvate.

Modifiche all’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • la voce 91 relativa all’acetamiprid è soppressa dalla parte A dell’allegato;
  • nella parte B è inserita una nuova voce con numero 119.

L’allegato riporta i dati identificativi della sostanza, tra cui:

  • nome comune: acetamiprid;
  • numeri CAS e CIPAC: 135410-20-7 e 649;
  • denominazione IUPAC: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine;
  • purezza minima: ≥ 990 g/kg.

Periodo di approvazione

La nuova approvazione decorre dal 1º marzo 2018 e scade il 28 febbraio 2033. La data di applicazione è stata fissata al 1º marzo 2018 perché la Commissione ha adottato la decisione di rinnovo prima della scadenza originaria dell’approvazione, precedentemente prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 fino al 30 aprile 2018.

Prescrizioni tecniche e profili di rischio

L’allegato I, richiamato dall’articolo 1, stabilisce che, nell’applicazione dei principi uniformi, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri, nella valutazione generale dei prodotti contenenti acetamiprid, devono prestare particolare attenzione ai seguenti profili di rischio:

  • organismi acquatici;
  • api e altri artropodi non bersaglio;
  • uccelli e mammiferi;
  • consumatori;
  • operatori.

Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il regolamento precisa inoltre che ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza sono contenuti nel rapporto sul rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È tuttavia applicabile dal 1º marzo 2018. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione dell’acetamiprid

L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva acetamiprid ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, secondo quanto specificato nell’allegato I. Il rinnovo decorre dal 1º marzo 2018 e scade il 28 febbraio 2033.

Modifica dell’elenco UE delle sostanze attive approvate

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’allegato II del regolamento. In particolare, la voce dell’acetamiprid è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B con la nuova numerazione 119.

Condizioni specifiche di approvazione e valutazione del rischio

Gli allegati richiedono che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tengano conto delle conclusioni del rapporto di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per organismi acquatici, api e altri artropodi non bersaglio, uccelli e mammiferi, consumatori e operatori, prevedendo misure di attenuazione dei rischi ove necessario.

Entrata in vigore e data di applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º marzo 2018. È inoltre ribadita la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentaresalute e ambienteagricoltura

Testo integrale

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