Regolamento (UE) 2018/125
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/125 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la nota complementare del capitolo 27 della nomenclatura combinata per adeguare la classificazione degli oli combustibili contenenti biocomponenti. Viene eliminato, per tali prodotti, il requisito dell'indice di saponificazione inferiore a 4 quando contengono grassi, oli o FAMAE, al fine di riflettere l'evoluzione tecnologica e prevenire classificazioni elusive. La modifica mira a garantire un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune in tutta l'Unione.
Modifica della nota complementare 2, lettera f), del capitolo 27 della nomenclatura combinata per aggiornare la classificazione doganale di determinati oli combustibili contenenti biocomponenti.
Ambito di applicazione
Si applica alla nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetti sulla classificazione tariffaria e statistica dei prodotti del capitolo 27, in particolare degli oli combustibili e dei prodotti classificabili nelle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 e da 2710 20 31 a 2710 20 39. Riguarda l'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri e incide sui prodotti contenenti grassi o oli animali o vegetali, oppure esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Modifica della classificazione doganale degli oli combustibili contenenti biocomponenti
Il regolamento interviene sulla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con una modifica mirata della nota complementare 2, lettera f), del capitolo 27. La finalità è garantire un'interpretazione uniforme nella classificazione degli oli combustibili nell'Unione, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di evitare classificazioni non corrette di prodotti che, pur contenendo piccole quantità di grassi o oli animali o vegetali, mantengono la natura di oli combustibili.
Contesto e ratio dell'intervento
La Commissione richiama la struttura della nomenclatura combinata e la disciplina degli "oli combustibili" prevista dalla nota complementare 2, lettera f). In base al sistema previgente, gli oli combustibili dovevano, tra l'altro, presentare un indice di saponificazione inferiore a 4, salvo un'eccezione già prevista per alcuni prodotti contenenti FAMAE. Il regolamento amplia tale eccezione per tenere conto sia dello sviluppo di carburanti rinnovabili con componenti di origine animale o vegetale, sia del rischio di elusione o contraffazione mediante aggiunta di tali sostanze agli oli da gas al fine di alterarne la classificazione doganale e fiscale.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda il capitolo 27 della nomenclatura combinata, in particolare i prodotti classificati nelle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 e da 2710 20 31 a 2710 20 39. L'intervento incide sulla qualificazione doganale di oli combustibili e prodotti affini nell'ambito della tariffa doganale comune, con riflessi anche sul trattamento fiscale connesso alla classificazione, come richiamato nel considerando relativo agli oli da gas soggetti ad accisa.
Nuova formulazione del criterio dell'indice di saponificazione
La modifica principale consiste nella sostituzione del primo trattino del primo paragrafo della nota complementare 2, lettera f), comprensiva della nota a piè di pagina. Rimane previsto che i prodotti debbano avere un tenore di ceneri solfatate inferiore all'1%, secondo il metodo ISO 3987, e che l'indice di saponificazione sia inferiore a 4 secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2. Tuttavia, questa soglia non si applica quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti.
Estensione dell'eccezione per i prodotti con biocomponenti
Il regolamento estende l'eccezione già prevista per i prodotti contenenti FAMAE, portandola a coprire espressamente anche i prodotti con indice di saponificazione pari a 4, non solo superiore a 4. Inoltre, il nuovo testo chiarisce che, per i prodotti contenenti biocomponenti, il requisito dell'indice di saponificazione inferiore a 4 non si applica affatto.
Definizione di biocomponenti
Per evitare incertezze interpretative, viene introdotto un comma aggiuntivo che definisce i "biocomponenti" come: grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali ed esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE). Tale precisazione è essenziale per delimitare l'ambito dell'eccezione nella classificazione doganale.
Entrata in vigore e carattere vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per gli atti regolamentari dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della nota complementare 2, lettera f), del capitolo 27
Il primo trattino del primo paragrafo, comprensivo della nota a piè di pagina, è sostituito. Per i prodotti interessati resta rilevante il tenore di ceneri solfatate inferiore a 1% e l'applicazione dei metodi ISO 3987 per le ceneri solfatate e ISO 6293-1 o ISO 6293-2 per l'indice di saponificazione. Tuttavia, quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, non si applica il requisito secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4.
Definizione di biocomponenti
È inserito un nuovo quarto comma che precisa che il termine "biocomponenti" comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali ed esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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