Regolamento (UE) 2018/112
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/112 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del laminarin come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che i criteri di approvazione sono soddisfatti per almeno alcuni impieghi rappresentativi e che la sostanza mantiene i requisiti per essere qualificata come a basso rischio. Viene inoltre aggiornato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per adeguare l’elenco delle sostanze attive approvate, con applicazione dal 1° marzo 2018 e scadenza dell’approvazione fissata al 28 febbraio 2033.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva fitosanitaria laminarin, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, indirettamente, agli operatori del settore dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari negli Stati membri. Ha efficacia nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° marzo 2018. La modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 incide sull’elenco delle sostanze attive approvate; viene soppressa la precedente voce in parte A e inserita la nuova voce in parte D. Non risultano esclusioni soggettive ulteriori nel testo fornito.
Rinnovo dell’approvazione del laminarin come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/112 rinnova l’approvazione del laminarin nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione, alla luce della procedura di rinnovo e delle conclusioni dell’EFSA, ritiene che siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che il laminarin possa continuare a essere qualificato come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 dello stesso regolamento.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha integrato il fascicolo con i documenti supplementari richiesti; lo Stato membro relatore ha quindi ritenuto la domanda completa, ha redatto il rapporto di valutazione del rinnovo e lo ha trasmesso il 22 aprile 2016 all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e alla Commissione. L’EFSA ha consultato il richiedente e gli Stati membri, ha raccolto e inoltrato alla Commissione le osservazioni ricevute e ha comunicato le proprie conclusioni il 3 maggio 2017. Successivamente, il 5 ottobre 2017, la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Motivi del rinnovo e qualificazione come sostanza a basso rischio
Dai considerando emerge che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente laminarin, i criteri di approvazione risultano soddisfatti. La Commissione sottolinea inoltre che il laminarin non è una sostanza potenzialmente pericolosa, che è un polisaccaride presente nelle alghe brune e naturalmente nell’ambiente, e che l’esposizione supplementare di uomo, animali e ambiente derivante dagli impieghi approvati è trascurabile rispetto all’esposizione naturale. Su tali basi, il rinnovo avviene come sostanza attiva a basso rischio.
Effetti sulla disciplina degli usi e sull’elenco delle sostanze approvate
La valutazione dei rischi si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non deve limitare gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti laminarin possono essere autorizzati. Per questo motivo viene soppressa la precedente restrizione al solo impiego come elicitore. In parallelo, l’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: nella parte A è soppressa la voce 95 relativa al laminarin e nella parte D viene inserita la nuova voce corrispondente al rinnovo.
Contenuto dell’allegato I: dati della sostanza e durata dell’approvazione
L’allegato I identifica il laminarin con numero CAS 9008-22-4 e numero CIPAC 671, con denominazione IUPAC (1→3)-β-D-glucano. La purezza minima richiesta è pari a ≥ 860 g/kg di materia secca (TC). La data di approvazione è fissata al 1° marzo 2018 e la scadenza al 28 febbraio 2033. Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. Le condizioni d’impiego devono inoltre includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° marzo 2018. La decorrenza è coerente con la proroga precedente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/841, che aveva esteso il periodo di approvazione per consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza originaria. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del laminarin
L’articolo 1 rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio laminarin secondo quanto specificato nell’allegato I. La decisione è adottata ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
Dai considerando emerge che la Commissione considera il laminarin una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È ritenuto non potenzialmente pericoloso e conforme alle condizioni dell’allegato II, punto 5, dello stesso regolamento.
Esiti della procedura di rinnovo e valutazione scientifica
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari, la domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore, che ha poi trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo all’EFSA e alla Commissione. L’EFSA ha formulato le proprie conclusioni il 3 maggio 2017 e la Commissione ha presentato il progetto di rapporto sul rinnovo al comitato permanente il 5 ottobre 2017.
Eliminazione della restrizione d’uso come elicitore
La Commissione sopprime la restrizione al solo impiego come elicitore, poiché la valutazione dei rischi si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi ma non limita gli usi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti laminarin.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del regolamento: nella parte A la voce 95 relativa al laminarin è soppressa e nella parte D è inserita una nuova voce per la sostanza rinnovata.
Durata dell’approvazione e condizioni specifiche
L’allegato I prevede la data di approvazione al 1° marzo 2018 e la scadenza al 28 febbraio 2033. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II, e le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° marzo 2018. La scelta della decorrenza è giustificata dal fatto che il regolamento (UE) 2017/841 aveva già prorogato il periodo di approvazione per consentire il completamento della procedura prima della scadenza originaria.
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