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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 72/2025, depositata e resa pubblica il 28.08.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 680/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.09.2025, passata in giudicato giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.12.2025;

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 72/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500,00 per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero alla rifusione delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 72/2025, depositata il 28 agosto 2025 e notificata all’Amministrazione il 10 settembre 2025, passata in giudicato il 19 dicembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto al docente il diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel giudicato, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, le spese del giudizio di ottemperanza e una somma per ogni eventuale ulteriore giorno di inadempimento. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dopo la rituale notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, e fondato, poiché il giudicato si era formato e il Ministero non aveva ottemperato. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale ministeriale competente, che interverrà su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni; non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Non ha disposto una specifica somma per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Ha condannato il Ministero a pagare € 1.500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, nonché a rimborsare il contributo unificato nella misura versata; spese e rimborso sono stati distratti a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe

    La disposizione è individuata quale base dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione, è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 114 c.p.a.

    Esso deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.

    Accertata l’inottemperanza, il giudice adotta le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresi l’ordine di adempiere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    con la quale è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Nel giudicato da eseguire, il beneficio annuo di € 500,00 è riconosciuto al docente tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici individuati dalla sentenza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

    In caso di accoglimento, il Ministero deve rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura versata, una volta passata in giudicato la sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.

    La dichiarazione di antistatarietà consente di disporre la distrazione delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato in favore del difensore.

  • art. 39 c.p.a.

    Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della distrazione delle spese e del contributo unificato al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per ottemperanza, quando trova applicazione l’art. 14 d.l. n. 669/1996, deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla rituale notificazione all’Amministrazione della sentenza da eseguire.
  • Quando il giudicato è formato e l’Amministrazione non vi ha ottemperato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, prevedendo che questi operi su istanza del creditore entro un successivo termine.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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