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Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia Prot. Interno -OMISSIS- del 20/01/2026 e contestuale rigetto di iscrizione in white list; - della relativa nota di trasmissione prot. -OMISSIS- del 22.01.2026; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali e, in particolare: - della comunicazione di avvio del procedimento adottata dalla Prefettura di Foggia con nota -OMISSIS- del 20.02.2025; - della nota della Prefettura di Foggia prot. -OMISSIS- del 15.12.2025; - di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo e, nello specifico, della nota del Com. Prov. Carab. Foggia prot. -OMISSIS- del 12.12.2025; delle note del Com. Prov. GdF -OMISSIS- del 12.11.2024; della nota della DIA- sez. di Foggia -OMISSIS- del 21.11.2024; della nota della Questura di Foggia -OMISSIS- del 13.01.2026 nonché di tutti i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze.

Giustizia amministrativa202600469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia con contestuale rigetto dell'iscrizione nella white list, nonché gli atti presupposti e istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia il 20 gennaio 2026, il contestuale rigetto dell'iscrizione nella white list, la nota di trasmissione e gli atti presupposti, compresi la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti istruttori delle forze di polizia e i verbali del Gruppo Interforze. L'interdittiva risultava fondata sulla precedente interdittiva adottata il 4 dicembre 2024 nei confronti di una società a responsabilità limitata che rivestiva il ruolo di socio sovventore della ricorrente. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della misura e ne ha chiesto la sospensione, rappresentando anche la necessità di completare la procedura di liquidazione, avviata il 10 marzo 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'interdittiva antimafia e del contestuale rigetto dell'iscrizione nella white list. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, nella mancata desumibilità dagli atti di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nei confronti della società ricorrente. Il giudice ha valorizzato sia la messa in liquidazione della società dal 10 marzo 2025, sia l'annullamento giurisdizionale, con sentenza del TAR del 4 novembre 2025, dell'interdittiva precedentemente adottata nei confronti della società socia sovventrice, sulla quale si fondava la misura impugnata. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, costituito dal pregiudizio grave e irreparabile connesso alla necessità di completare la liquidazione. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta sulla base della sommaria valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'interdittiva antimafia e l'iscrizione nelle white list; la misura è stata ritenuta cautelarmente non sorretta dalla desumibilità di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'interdittiva antimafia può essere sospesa quando, alla luce di una valutazione sommaria, gli atti non consentano di desumere un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa destinataria.
  • Quando l'interdittiva antimafia nei confronti di una società viene fondata sulla precedente interdittiva adottata nei confronti di un socio sovventore, l'annullamento giurisdizionale della misura riguardante il socio costituisce elemento rilevante nella verifica cautelare della concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa riferito alla società partecipata.
  • La messa in liquidazione dell'impresa destinataria dell'interdittiva e la necessità di completare la procedura liquidatoria possono integrare il periculum in mora, qualora l'efficacia della misura determini un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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