Cassazione Civile, Ordinanza n. 18238/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per il recupero di euro 30.039,88, di cui euro 30.000,00 per spese di giustizia penali. Il destinatario della cartella ha convenuto in giudizio il Ministero della giustizia e il concessionario della riscossione, eccependo, tra l'altro, la violazione della disciplina sulle spese di giustizia e l'omessa notificazione del titolo esecutivo. Il Tribunale aveva annullato la cartella; in appello il Ministero ha sostenuto che la domanda andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., soggetta al termine di decadenza di venti giorni, e che, per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009, non fosse più necessaria la previa notificazione dell'invito al pagamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 615 c.p.c., sostenendo che non si trattasse di opposizione agli atti esecutivi; 2) violazione di norme sulle spese di giustizia e sulla riscossione, perché la cartella sarebbe stata emessa senza valido titolo e con errata applicazione della normativa sopravvenuta; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'inammissibilità dell'appello del Ministero per difetto di specificità. Nelle more, il ricorrente ha anche segnalato la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata e ha chiesto l'inefficacia della cartella o la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che l'omessa notificazione dell'invito al pagamento, ove dedotta nella riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, attiene al quomodo dell'azione esecutiva e deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; perciò, essendo l'opposizione proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella, la decisione di appello che ne ha dichiarato la tardività è corretta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dalla tardività dell'opposizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha assolto l'onere di specificare nel ricorso le ragioni della pretesa erroneità della declaratoria di specificità dell'appello, limitandosi a riportarne le conclusioni senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La sopravvenuta conversione della pena pecuniaria non ha determinato né l'inefficacia della cartella né la cessazione della materia del contendere, mancando un provvedimento formale di annullamento o sgravio e non risultando estinta integralmente la pretesa creditoria.
Norme richiamate
art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002
La previa notificazione dell'invito al pagamento non è più richiesta per i ruoli formati dopo la modifica normativa del 2009, essendo la previsione abrogata per effetto della riforma dell'art. 227-ter.
art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002
Dopo la modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, l'iscrizione a ruolo del credito per spese di giustizia formata successivamente al 4 luglio 2009 non deve essere preceduta dall'invito al pagamento.
art. 617 c.p.c.
L'omessa notificazione dell'invito al pagamento incide sulla regolarità formale della procedura esecutiva e va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di venti giorni.
art. 615, primo comma, c.p.c.
La censura del ricorrente è stata respinta perché la doglianza riguardava un vizio formale dell'esecuzione, non l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
art. 342 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile in cassazione se il ricorrente non trascrive in modo sufficiente il contenuto dell'atto di appello e non si confronta con la statuizione impugnata.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che contesti la specificità dell'appello deve indicare e riportare nel ricorso gli elementi necessari a verificare la fondatezza della doglianza; il mero rinvio all'atto di appello non basta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio con il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
La Corte ha precisato che le posizioni processuali di Equitalia sono subentrate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ma la questione del contraddittorio è stata ritenuta superflua per l'esito del ricorso.
art. 175 c.p.c.
È richiamato a sostegno del dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e superflue in funzione della ragionevole durata del processo.
art. 127 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. per giustificare la non necessità dell'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso prima facie infondato o inammissibile.
art. 226 d.P.R. n. 115 del 2002
Viene richiamato per il rinvio all'art. 57, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 nel procedimento di riscossione delle spese di giustizia.
art. 57, comma secondo, d.P.R. n. 602 del 1973
Opera quale norma di richiamo nel sistema della riscossione mediante ruolo per le spese di giustizia.
art. 667 cod. proc. pen.
È menzionato con riferimento alla definitività del provvedimento di conversione della pena pecuniaria per mancata opposizione.
Massime di principio
- Nella riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, la mancata notificazione dell'invito al pagamento, quando ancora rilevante, integra un vizio formale della procedura esecutiva e va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, non con opposizione all'esecuzione.
- Se la cartella è impugnata per vizi formali dell'azione esecutiva, il termine applicabile è quello decadenziale di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità/tardività della contestazione.
- Per i ruoli formati dopo l'entrata in vigore della riforma del 2009, l'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia non è subordinata alla previa notificazione dell'invito al pagamento prevista dalla disciplina previgente.
- La sopravvenuta modifica di una delle ragioni creditorie poste a base della cartella non determina automaticamente l'inefficacia dell'atto di riscossione né la cessazione della materia del contendere in assenza di un provvedimento formale di sgravio o annullamento e quando residuino altre componenti del credito.
- Nel giudizio di legittimità, chi deduce l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve trascrivere nel ricorso gli elementi dell'atto di gravame necessari a consentire il controllo sulla doglianza e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il mero rinvio all'atto di appello non basta.
- Quando il ricorso per cassazione appare prima facie inammissibile o infondato, la Corte può ritenere superflua l'integrazione del contraddittorio se tale adempimento comporterebbe solo un aggravio processuale senza utilità effettiva per il contraddittorio.
- La qualificazione del mezzo di tutela dipende dalla natura del vizio dedotto: i vizi che attengono al quomodo dell'esecuzione sono opposizioni agli atti esecutivi, mentre quelli che riguardano l'an del diritto di procedere all'esecuzione seguono l'opposizione all'esecuzione.
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