Sentenza n. 451/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 gennaio 2025. La pronuncia aveva condannato l'Amministrazione a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di 2.500 euro per il periodo indicato. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era stata notificata all'Amministrazione, in conformità all'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e all'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l'accredito della somma di 2.500 euro. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero e assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Il TAR ne ha ritenuto soddisfatte le condizioni applicative, accertando l'esistenza di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente eseguita dall'Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il TAR lo richiama quale ulteriore presupposto preliminare dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione, ritenendone soddisfatte le condizioni.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui il Ministero deve costituire la Carta elettronica e accreditarvi la somma dovuta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non viene spontaneamente eseguita, il beneficiario può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione concreta del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può imporre all'Amministrazione un termine perentorio per l'esecuzione del giudicato e, contestualmente, nominare un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale appartenente alla stessa Amministrazione debitrice; quando svolge le funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non deve essere liquidato alcun compenso, se così stabilito dal giudice.
- L'esecuzione del giudicato deve avvenire conformemente al contenuto specifico della pronuncia, comprese le modalità operative e l'importo da essa determinati; l'Amministrazione non può sostituire o ridurre unilateralmente la prestazione ordinata dal giudice.
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