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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4068 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, la società aveva ricevuto avvisi di accertamento relativi agli anni 1996 e 1998, con recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati, ammortamenti non deducibili e costi ritenuti indeducibili, tra cui oneri di assicurazione sulla vita e spese per locali ad uso foresteria. La società contestava gli accertamenti, mentre l'Ufficio contestava la decisione favorevole alla contribuente sui maggiori ricavi, sostenendo la correttezza del ricarico lordo del 123,17%. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado, rilevando, tra l'altro, che l'Ufficio non aveva adeguatamente spiegato il metodo di determinazione del ricarico e confermando l'indeducibilità degli altri costi.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione, la società è stata ammessa al concordato preventivo e ha presentato domanda di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare, sulla quale l'Agenzia delle Entrate aveva espresso il proprio assenso. Il concordato è stato omologato dal Tribunale. Poiché la chiusura della procedura di concordato determina, per legge, la cessazione della materia del contendere nelle controversie relative ai tributi interessati dalla transazione fiscale, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • Art. 182-ter, comma 5, legge fallimentare

    La chiusura della procedura di concordato, ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma

    L'omologazione e la chiusura del concordato preventivo, quando comprendono una transazione fiscale, fanno venir meno l'interesse alla prosecuzione delle controversie tributarie relative ai tributi oggetto della procedura, determinando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 181 legge fallimentare

    La disposizione è richiamata per individuare gli effetti della chiusura della procedura di concordato preventivo, ai quali l'art. 182-ter collega la cessazione della materia del contendere nelle liti tributarie interessate.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria riguarda debiti fiscali inclusi in una transazione fiscale inserita in un concordato preventivo, l'omologazione e la successiva chiusura della procedura possono eliminare l'interesse a proseguire il giudizio.
  • In presenza dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, anziché decidere nel merito le contestazioni fiscali.
  • La sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio quando il giudizio non può più proseguire per effetto della definizione concorsuale del debito tributario.
  • Per ottenere tale esito è necessario che la transazione fiscale sia stata effettivamente approvata e che la procedura di concordato sia stata omologata e chiusa secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

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