Regolamento (UE) 2020/2244
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento unifica in un unico atto le regole tecniche e procedurali del BRIS, aggiornando il quadro previsto dalla direttiva (UE) 2017/1132 dopo le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1151. Disciplina i flussi di dati tra registri per succursali, modifiche societarie e fusioni transfrontaliere, le caratteristiche del formato standard di messaggio, i requisiti di sicurezza e di disponibilità del sistema, nonché i criteri per i punti di accesso opzionali. Introduce inoltre una procedura strutturata per lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti, prevedendo interrogazioni di primo e secondo livello e regole specifiche di identificazione e tutela dei dati.
Stabilisce le specifiche tecniche e le procedure per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) previsto dalla direttiva (UE) 2017/1132, comprese le notifiche tra registri, i punti di accesso opzionali e lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti, abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884.
Ambito di applicazione
Si applica ai registri centrali, di commercio e delle imprese degli Stati membri connessi al BRIS, alla Commissione e, per quanto previsto, alle altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione che intendano collegare punti di accesso opzionali alla piattaforma. Riguarda lo scambio di informazioni tra registro della società e registro della succursale, le comunicazioni relative a fusioni transfrontaliere e lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti ai sensi dell’articolo 13 decies della direttiva (UE) 2017/1132. È applicabile anche agli aspetti di trattamento dei dati personali, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi; è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione sul sistema di interconnessione dei registri
Il regolamento attua la direttiva (UE) 2017/1132, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151, fornendo in un unico testo le regole tecniche e procedurali del Business Registers Interconnection System (BRIS). L’obiettivo è garantire uno scambio di informazioni efficiente, sicuro e uniforme tra i registri delle imprese degli Stati membri, anche ai fini della trasparenza societaria e della cooperazione amministrativa transfrontaliera.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 era ormai insufficiente perché le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2017/1132, introdotte in particolare dalla direttiva (UE) 2019/1151, richiedevano ulteriori specifiche tecniche e procedure. Il regolamento mira quindi a consolidare in un unico atto le regole sul BRIS, a chiarire i flussi informativi tra registri e a disciplinare i nuovi scambi sugli amministratori interdetti. Viene inoltre evidenziato che ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i registri centrali, di commercio e delle imprese degli Stati membri, la Commissione europea e, in relazione ai punti di accesso opzionali, anche altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Sul piano oggettivo disciplina:
- lo scambio di informazioni tra registro della società e registro della succursale;
- le notifiche connesse alla registrazione, chiusura e pubblicità della succursale;
- le notifiche relative alle modifiche di documenti e informazioni societarie;
- le comunicazioni in materia di fusioni transfrontaliere;
- lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti.
Architettura tecnica del BRIS
L’allegato definisce il BRIS come sistema di interconnessione tra registri, basato su comunicazioni elettroniche di tipo service-based, ad esempio servizi web. La comunicazione fra portale, piattaforma, registri e punti di accesso opzionali deve avvenire con protocolli sicuri come HTTPS, mentre per i dati strutturati possono essere usati protocolli standard come SOAP. Il formato standard dei messaggi è basato su strutture standardizzate, come XML.
Requisiti minimi di sicurezza
Il regolamento richiede misure tecniche idonee a garantire:
- riservatezza delle informazioni, anche mediante canali protetti;
- integrità dei dati durante lo scambio;
- non disconoscibilità dell’origine del mittente e del ricevimento;
- registrazione degli eventi di sicurezza secondo raccomandazioni internazionali riconosciute;
- autenticazione e autorizzazione degli utenti registrati, nonché verifica dell’identità dei sistemi connessi. I dati e i metadati gestiti dalla piattaforma devono essere trattati e conservati nel rispetto di tali regole di sicurezza.
Scambio tra registro della società e registro della succursale
Il regolamento dettaglia quattro flussi principali.
1. Pubblicità della succursale: il registro della società rende disponibili senza indugio alla piattaforma le informazioni relative all’apertura e chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza e alla cancellazione della società dal registro. Il registro della succursale può chiedere tali informazioni alla piattaforma, anche selezionando le società di interesse, e la piattaforma deve consentirne l’accesso immediato.
2. Registrazione della succursale: il registro della succursale invia senza indugio al registro della società una notifica di registrazione, cui segue un avviso di ricevimento da parte del registro della società.
3. Chiusura della succursale: stesso schema per la notifica di chiusura della succursale e relativo avviso di ricevimento.
4. Modifiche di documenti e informazioni della società: il registro della società trasmette le modifiche pubblicate e il registro della succursale riceve il messaggio, con conferma di ricevimento. Il formato del messaggio può includere allegati e dati tecnici necessari alla trasmissione.
Sono inoltre previste misure tecniche e procedure adeguate per gestire eventuali errori di comunicazione fra registro e piattaforma.
Dati oggetto dello scambio
L’allegato elenca in modo dettagliato i dati da scambiare per ciascuna notifica. In sintesi, per le notifiche su succursali e modifiche societarie sono richiesti data e ora di emissione, organizzazione emittente e ricevente, riferimenti normativi, dati della società e della succursale, EUID, forma giuridica, nome, sede e numero di registrazione. Per le notifiche di modifiche societarie sono previsti, a seconda del caso, i dati nuovi e precedenti relativi a nome, sede legale, numero di registrazione, forma giuridica e documenti/ informazioni di cui all’articolo 14, lettere d) e f), della direttiva (UE) 2017/1132.
Per le fusioni transfrontaliere, lo scambio comprende anche il tipo di fusione ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, della direttiva, la società risultante, le società oggetto della fusione e i rispettivi identificativi. Le tabelle dell’allegato precisano le cardinalità, cioè quali dati siano obbligatori, facoltativi o ripetibili.
Identificativo unico europeo (EUID)
L’EUID è l’identificativo unico europeo utilizzato per la comunicazione fra registri. Deve essere conforme alla norma ISO 6523 e contenere:
- codice del paese;
- identificativo del registro;
- numero di iscrizione;
- facoltativamente, carattere di controllo. L’EUID serve a identificare in modo inequivocabile società e succursali nello scambio di informazioni attraverso la piattaforma.
Funzionamento del portale, dati di ricerca e pagamenti
Il sistema consente la ricerca attraverso il portale sulla base di almeno un paese selezionato. I criteri armonizzati di ricerca sono il nome della società e il numero di iscrizione della società o della succursale nel registro nazionale; possono essere previsti ulteriori criteri. Per gli atti e le indicazioni soggetti a tributi e disponibili tramite il Portale europeo della giustizia elettronica attraverso BRIS, il sistema deve consentire il pagamento online, ad esempio con carte di credito e di debito; possono essere ammessi anche altri mezzi, come bonifici bancari o portafogli virtuali.
Note esplicative e servizi di disponibilità
Gli Stati membri devono fornire note esplicative per le indicazioni e i tipi di atti di cui all’articolo 14 della direttiva (UE) 2017/1132, includendo un breve titolo e, se del caso, una breve descrizione del contenuto e del valore legale. Il servizio deve essere disponibile 24/7 con tasso minimo di disponibilità del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Il regolamento disciplina i termini di preavviso per le manutenzioni, la pianificazione preferibilmente fuori orario lavorativo e gli obblighi di comunicazione in caso di guasti tecnici imprevisti.
Punti di accesso opzionali
Sono previste due categorie di punti di accesso opzionali. Quando sono istituiti dagli Stati membri, questi ultimi devono comunicare il calendario previsto, il numero dei punti di accesso e i contatti tecnici; la Commissione fornisce supporto per collaudo e avvio. Quando l’istituzione è richiesta da Commissione o da altri soggetti dell’Unione, la Commissione valuta la richiesta e il richiedente deve fornire le informazioni necessarie.
In entrambi i casi:
- devono essere eseguiti collaudi prima dell’operatività e prima di modifiche significative;
- ogni modifica significativa, in particolare la chiusura del punto di accesso, deve essere comunicata;
- devono essere rispettate le specifiche tecniche e i requisiti di sicurezza e protezione dei dati;
- il servizio di ricerca deve essere indicato come fornito attraverso BRIS.
Scambio di informazioni sugli amministratori interdetti
La disciplina sugli amministratori interdetti riguarda i casi in cui una persona è interdetta dalla funzione di amministratore di società rientranti nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 a seguito di decisione di un organo giurisdizionale o altra autorità competente di uno Stato membro. Sono esclusi i casi di incapacità generale di contrarre o di limitazione generale della capacità giuridica, nonché quelli fondati su norme speciali dell’Unione, come quelle applicabili agli enti creditizi.
Se il diritto nazionale lo consente, anche le persone giuridiche possono rientrare nello scambio; ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione se ammette tale possibilità.
Meccanismo di scambio e livelli di informazione
Lo scambio avviene, di regola, tramite BRIS con cifratura da punto a punto. Sono previsti due livelli.
Primo livello: l’autorità competente di uno Stato membro può interrogare uno o più Stati membri per verificare se una persona candidata ad amministratore sia interdetta o registrata in registri rilevanti. Ogni interrogazione riguarda una sola persona e deve contenere i dati identificativi necessari. Lo Stato membro richiesto risponde senza indugio indicando se la persona risulta interdetta, non interdetta o se i dati sono insufficienti per identificarla. In caso di insufficienza, può chiedere ulteriori dati identificativi.
Secondo livello: se il primo livello ha dato esito positivo, possono essere richieste ulteriori informazioni, attraverso il BRIS o con altri mezzi adeguati. Lo Stato membro richiesto decide, secondo il proprio diritto nazionale, quali informazioni supplementari fornire; se non consente ulteriori scambi, ne informa l’altro Stato membro.
Dati scambiati sugli amministratori interdetti
L’allegato specifica i dati per interrogazioni e risposte, distinguendo tra persone fisiche e persone giuridiche. Per le persone fisiche sono previsti nome, cognome, data di nascita e ulteriori dati identificativi; per le persone giuridiche nome, forma giuridica, EUID o altro numero di registrazione e altri identificativi. Le risposte di primo livello indicano "sì", "no" o "dati insufficienti per l’identificazione". Le richieste di secondo livello possono riguardare, tra l’altro:
- motivi dell’interdizione;
- data della decisione;
- durata o validità dell’interdizione;
- numero del fascicolo e autorità che ha emesso la decisione;
- eventuali limitazioni settoriali dell’interdizione.
Criticità operative
Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione eventuali difficoltà dovute all’elevato numero di interrogazioni. In tal caso, Commissione e Stati membri valutano la questione per garantire il buon funzionamento dello scambio di informazioni e l’ulteriore sviluppo del sistema.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Specifiche tecniche del BRIS e abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 1 rinvia all’allegato per le specifiche tecniche e le procedure del sistema di interconnessione dei registri di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132. L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 e prevede che i riferimenti a tale atto si intendano fatti al nuovo regolamento.
Architettura tecnica, sicurezza e formato dei messaggi
L’allegato definisce il BRIS come sistema di interconnessione dei registri centrali, di commercio e delle imprese, basato su comunicazioni elettroniche service-based, con protocolli sicuri come HTTPS e protocolli standard come SOAP. Sono previste misure minime di sicurezza per riservatezza, integrità, non disconoscibilità, registrazione degli eventi di sicurezza, autenticazione e autorizzazione degli utenti e verifica dell’identità dei sistemi connessi. Lo scambio avviene tramite un formato standard di messaggio, ad esempio XML.
Scambio di informazioni tra registro della società e registro della succursale
Sono disciplinati i flussi informativi relativi alla pubblicità della succursale, alla registrazione della succursale, alla chiusura della succursale e alle modifiche di documenti e informazioni della società. Il registro della società rende senza indugio disponibili le informazioni pubblicate alla piattaforma; il registro della succursale può richiederle e la piattaforma garantisce l’accesso immediato. Sono previsti messaggi di conferma del ricevimento per registrazione e chiusura della succursale, nonché per le modifiche societarie, con possibilità di allegati e con esclusione dei nuovi documenti ex articolo 14, lettera f), della direttiva (UE) 2017/1132 se lo Stato membro si avvale della facoltà di cui all’articolo 31, secondo comma, della stessa direttiva.
Elenco dei dati da scambiare tra registri
L’allegato dettaglia i dati obbligatori e facoltativi per ciascun tipo di notifica: emissione, organizzazione emittente e ricevente, riferimenti legislativi, dati della società o della succursale, EUID, forma giuridica, nome, sede sociale, numero di registrazione e, per le modifiche societarie, i dati aggiornati e quelli precedenti. Per le fusioni transfrontaliere sono richiesti anche tipo di fusione, società risultante, società oggetto della fusione e relativi identificativi.
Punti di accesso opzionali alla piattaforma
Sono previste due procedure: una per i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri e una per quelli richiesti da Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. In entrambi i casi sono richiesti collaudi prima dell’operatività, comunicazione delle modifiche significative, rispetto delle specifiche tecniche e di sicurezza e indicazione che il servizio di ricerca è fornito tramite BRIS. La Commissione fornisce supporto tecnico e valuta le richieste ricevute nei casi di iniziativa esterna.
Scambio di informazioni sugli amministratori interdetti
È disciplinato lo scambio di informazioni di cui all’articolo 13 decies della direttiva (UE) 2017/1132, limitato ai casi di interdizione dalla funzione di amministratore derivante da decisioni di autorità competenti di uno Stato membro. Sono esclusi i casi di generale incapacità di contrarre o di limitazione generale della capacità giuridica, nonché i casi basati su norme specifiche dell’Unione come quelle per il settore creditizio. Lo scambio avviene, di regola, tramite BRIS con cifratura end-to-end e si articola in interrogazione e risposta di primo livello, con eventuale secondo livello di approfondimento, anche con mezzi diversi dal BRIS.
Disponibilità del sistema e gestione delle manutenzioni
Il servizio deve funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità almeno del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Sono fissati preavvisi minimi per le manutenzioni che possono comportare indisponibilità fino a 4 ore, 12 ore o 6 giorni annui per l’infrastruttura della sala informatica, rispettivamente con 5, 10 e 30 giorni lavorativi di anticipo. In caso di guasto imprevisto, gli Stati membri e la Commissione devono informare immediatamente le controparti interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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