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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20431/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, ritualmente accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata pronunciata alcuna decisione nel merito sui motivi del ricorso principale o incidentale; la causa si è chiusa per estinzione processuale. Le spese non sono state liquidate, come emerge dalla chiusura con "nulla".

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un distacco disposto nei confronti di un lavoratore presso altra società del gruppo. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il distacco e, ritenendo che il lavoratore fosse stato adibito a mansioni inferiori rispetto al livello contrattuale di appartenenza, aveva condannato il distaccante all'assegnazione di mansioni riconducibili al VI livello del CCNL e, in solido con la società beneficiaria, al risarcimento di un danno pari al 20% della retribuzione netta percepita nel periodo considerato. La società ricorrente principale ha impugnato con sei motivi, deducendo: errata applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. sulla ravvisata dequalificazione; erronea interpretazione del CCNL Metalmeccanici e della collocazione delle mansioni nel V anziché VI livello; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per l'affermata mancanza di prova delle modifiche organizzative idonee a giustificare mansioni inferiori; erronea sussistenza e liquidazione del danno alla dignità professionale; e infine violazione dell'art. 30, comma 3, D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 2103 c.c. per aver ritenuto illegittimo il distacco in difetto del consenso del lavoratore al mutamento di mansioni. Anche il lavoratore e la società beneficiaria hanno spiegato ricorso incidentale sui medesimi punti della sentenza. Prima della decisione, però, la ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con adesione della controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nei motivi come parametro della legittimità delle mansioni assegnate e della verifica della dequalificazione; la sentenza però non ne offre una interpretazione di merito, perché il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove svolta dalla Corte d'appello; nessuna statuizione interpretativa della Cassazione sul punto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1363 e 1364 c.c. per contestare l'interpretazione del CCNL Metalmeccanici.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato ai fini ermeneutici del CCNL; nessuna decisione di merito.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato ai fini ermeneutici del CCNL; nessuna decisione di merito.

  • art. 1 CCNL Metalmeccanici

    Citato per contestare la riconducibilità delle mansioni al V o al VI livello contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per la ripartizione dell'onere della prova sulla dequalificazione, sulle esigenze organizzative e sul danno; non interpretato nel merito dalla Cassazione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riguardo alla prova presuntiva del danno alla dignità professionale.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 30, comma 3, D.Lgs. 276/2003

    Richiamato per contestare la dichiarata illegittimità del distacco per mancato consenso del lavoratore al mutamento di mansioni.

  • art. 390 c.p.c.

    Applicato alla rinuncia al ricorso principale, che ha determinato l'estinzione del giudizio con adesione della controparte.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce ritualmente, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata, preclude ogni decisione nel merito anche in presenza di ricorso incidentale, salvo diverse determinazioni processuali non emergenti dal testo.
  • In assenza di pronuncia sul merito, le questioni sostanziali dedotte in ricorso restano prive di valutazione nomofilattica e non possono ricavarsene principi sulla correttezza del distacco, sulla dequalificazione o sulla quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieMobbingRetribuzione e TFRAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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