Cassazione Penale, Sentenza n. 10380/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma del sequestro preventivo su compendio immobiliare, sostenendo l'acquisto dei beni da parte della società in buona fede e deducendo violazioni di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 1321, 1470 e 1147 c.c. (acquisto in buona fede), nonché carenza di motivazione circa la buona fede e presunte violazioni degli artt. 321 e 671 c.p.p. per difetto del requisito del periculum in mora. Successivamente il ricorrente ha depositato memoria del 31 gennaio 2022 con cui ha comunicato la rinuncia al ricorso senza specificare i motivi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione rileva che l'art. 616 c.p.p. non distingue le cause di inammissibilità e che la sanzione pecuniaria trova applicazione anche nei casi di inammissibilità per rinuncia ex art. 591 c.p.p., in particolare quando la rinuncia è priva di specificazione dei motivi, impedendo così l'esame di merito delle questioni dedotte.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale indicata.
art. 1321 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente in tema di acquisto di beni e buona fede negoziale; la Corte non è entrata nel merito a causa della rinuncia.
art. 1470 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla compravendita e al trasferimento della proprietà acquistata in buona fede; non valutato nel merito per l'inammissibilità.
art. 1147 cod. civ.
Citato dal ricorrente in ordine alla responsabilità per inadempimento/validità del negozio; la valutazione sostanziale è stata impedita dalla rinuncia.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento custodiale; la Corte non ha esaminato il vizio per effetto dell'inammissibilità.
art. 671 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente sul requisito del periculum in mora nel sequestro; la questione non è stata affrontata sul merito a causa della rinuncia.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia dichiarata dal ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: la Corte interpreta che l'art. 616 c.p.p. impone la sanzione anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia ex art. 591 c.p.p., specie se la rinuncia è priva di specificazione dei motivi.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dalla motivazione in confronto: l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3, e quelle pronunciate ex art. 591 c.p.p.; ne consegue applicabilità della sanzione anche per la seconda ipotesi.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione comporta inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito delle questioni sottese alla impugnazione.
- Se la rinuncia è priva di specificazione dei motivi, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. e condannare alle spese processuali.
- Le questioni sostanziali (es. acquisto in buona fede, vizio di motivazione del sequestro, periculum in mora) devono essere adeguatamente spiegate e sostenute nel ricorso; una rinuncia evita la valutazione di tali questioni.
- L'art. 616 c.p.p. è interpretato in senso estensivo dalla giurisprudenza di legittimità: la sanzione pecuniaria è applicabile anche quando l'inammissibilità deriva da cause diverse da quelle specificate all'art. 606 c.p.p.
- Per tutelare l'efficacia dell'impugnazione, se si intende rinunciare è opportuno motivare la rinuncia o, diversamente, mantenere il ricorso per ottenere un esame di merito sulle questioni rilevanti.
- Nel caso di contestazioni relative alla buona fede dell'acquirente, è preferibile acquisire e documentare elementi probatori nelle fasi precedenti poiché la Corte di legittimità interviene solo se il motivo è ancora deducibile e non precluso da rinuncia.
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