Cassazione Penale, Sentenza n. 7228/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 15/03/2012 al 03/04/2012 a seguito di misura cautelare (arresti domiciliari). D'Alessandro era stato poi assolto con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania (10/02/2022) perché "il fatto non sussiste"; la Corte di appello di Salerno aveva però respinto la richiesta ritenendo che la cessione del credito da parte del ricorrente a Vincenzo Antonio Siani fosse stata condotta dolosa o gravemente colposa finalizzata ad eludere il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), contribuendo così all'applicazione della misura cautelare, ed avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso e ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Salerno con rinvio per nuovo giudizio. È stato rilevato che la motivazione della Corte territoriale è carente e contraddittoria: non sono stati indicati elementi da cui desumere che D'Alessandro fosse a conoscenza della procura irrevocabile di vendita in capo a Siani, né che avesse consapevolmente partecipato a un accordo volto ad eludere il divieto del patto commissorio; pertanto non è stata adeguatamente dimostrata la condotta dolosa o gravemente colposa ostativa all'indennizzo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Spese del giudizio di legittimità regolate in sede di rinvio
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Riferimento al reato contestato nella fase penale (circostanza aggravante/combinazione normativa collegata al capo d'imputazione); non centrale nella decisione di cassazione sulla riparazione
art. 644 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato da cui l'imputato è stato assolto (usura); la sentenza penale di assoluzione non impedisce comunque al giudice della riparazione di valutare autonomamente l'eventuale condotta dolosa o gravemente colposa dell'imputato
art. 2744 c.c.
Divieto del patto commissorio: la Corte territoriale aveva ritenuto che la cessione del credito avesse consentito di eludere tale divieto; la Cassazione ha osservato però che non è stato dimostrato né che il ricorrente avesse consapevolezza della situazione (procura irrevocabile) né che avesse inteso partecipare all'elusione
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la questione centrale è l'applicabilità dell'ostatività ex art. 314, comma 1 (condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto); la Corte ha rilevato che la valutazione dell'eventuale ostatività richiede motivazione chiara e basata su elementi che dimostrino la responsabilità del richiedente
artt. 273, 274, 280 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze della misura cautelare (273 e 274) e sulla revoca (280): la Corte territoriale aveva motivato la revoca per assenza di esigenze cautelari (art. 274) e non per mancanza delle condizioni generali (273/280); la distinzione è rilevante per la valutazione della rilevanza dell'art. 314, comma 2
art. 75 disp. att. cod. proc. civ.
Norma richiamata rispetto alla liquidazione delle spese processuali; il ricorrente censurava la liquidazione di una somma "a titolo equitativo" non richiesta dall'amministrazione resistente; la Cassazione ha assorbito il motivo, rimettendo la regolazione delle spese al giudice di rinvio
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice della riparazione valuta "ex ante" se il detenuto abbia con dolo o colpa grave causato o concorso a causare la detenzione, utilizzando parametri diversi da quelli del giudizio penale
- Un'assoluzione nel processo penale non impedisce di accertare, nel giudizio di riparazione, una condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente, ma tale accertamento richiede motivazione autonoma e fondata su elementi probatori adeguati
- Per escludere il diritto all'indennizzo per «condotta ostativa» (art. 314, comma 1), è necessario che la corte specifichi e dimostri i collegamenti causali e la consapevolezza o grave negligenza del richiedente rispetto al fatto che la sua condotta avrebbe determinato la privazione della libertà; mere congetture o argomentazioni generiche non sono sufficienti
- Quando la condotta contestata riguarda atti dispositivi (es. cessione di crediti) che hanno effetti giuridici complessi (es. vendita di immobili per procura), il giudice deve indicare in che modo il ricorrente fosse a conoscenza degli elementi (procura, conflitto di interessi, intenzione di terzi) che avrebbero reso la sua scelta dolosa o gravemente colposa
- Se la motivazione della corte territoriale è contraddittoria o omette passaggi decisivi circa la riconducibilità della condotta del ricorrente all'ostatività prevista dalle norme, la Corte di cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio
- Sulle spese processuali: il giudice non deve liquidare somme "a titolo equitativo" non richieste dalla parte vittoriosa; eventuali errori nella regolazione delle spese possono essere riconsiderati in sede di rinvio
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