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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3913/2023 del Tribunale Civile di Milano, sez. Lavoro e Previdenza, resa in esito al giudizio iscritto sub R.G.L. n. 7888/2023, pubblicata in data 21.11.2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente e spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente e i difensori antistatari hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere alla docente euro 2.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre euro 1.500,00 per spese legali distratte in favore dei difensori, oltre accessori. È stata dedotta l'inottemperanza del Ministero, nonché chiesta l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il giudice ha rilevato che il titolo era idoneo e passato in giudicato, che l'Amministrazione non aveva adeguatamente contestato la pretesa e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Ha precisato che i conteggi prodotti dalla parte privata, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta, essendo espressamente escluse dal pagamento le somme indicate nella relativa domanda. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti per ottenere una penalità di mora; la relativa richiesta non è stata riconosciuta nel dispositivo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione e la distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale base dell'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha natura esecutiva e non costitutiva: l'entità del credito deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dalla mera quantificazione proposta dal creditore.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento del debitore pubblico può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
  • Gli interessi e gli accessori dovuti in sede di ottemperanza devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
  • Le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale e gli ulteriori accessori di legge possono essere ricompresi nell'ordine di pagamento emesso in sede di ottemperanza, purché abbiano titolo nel giudicato o nella legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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