Sentenza n. 77/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 3913/2023 del Tribunale Civile di Milano, sez. Lavoro e Previdenza, resa in esito al giudizio iscritto sub R.G.L. n. 7888/2023, pubblicata in data 21.11.2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente e spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente e i difensori antistatari hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere alla docente euro 2.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre euro 1.500,00 per spese legali distratte in favore dei difensori, oltre accessori. È stata dedotta l'inottemperanza del Ministero, nonché chiesta l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il giudice ha rilevato che il titolo era idoneo e passato in giudicato, che l'Amministrazione non aveva adeguatamente contestato la pretesa e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Ha precisato che i conteggi prodotti dalla parte privata, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. La richiesta di penalità di mora non è stata accolta, essendo espressamente escluse dal pagamento le somme indicate nella relativa domanda. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti per ottenere una penalità di mora; la relativa richiesta non è stata riconosciuta nel dispositivo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione e la distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha natura esecutiva e non costitutiva: l'entità del credito deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dalla mera quantificazione proposta dal creditore.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento del debitore pubblico può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
- Gli interessi e gli accessori dovuti in sede di ottemperanza devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
- Le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale e gli ulteriori accessori di legge possono essere ricompresi nell'ordine di pagamento emesso in sede di ottemperanza, purché abbiano titolo nel giudicato o nella legge.
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