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Sentenza

Sentenza n. 1512/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva disposto l’accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Agrigento, passata in giudicato il 2 gennaio 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire la carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2020/21, per complessivi euro 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e che erano stati rispettati sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, sia gli adempimenti di notificazione e deposito del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma di euro 1.500,00 spettante a titolo di carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono l’intervento del giudice amministrativo in caso di inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione di sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti di un’amministrazione è subordinata al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione rimanga inadempiente rispetto all’obbligo posto a suo carico.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è proponibile, per le condanne al pagamento di somme di denaro, solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ulteriore fase di esecuzione.
  • La disciplina che esclude un ulteriore compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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