Sentenza n. 929/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35735 Comunicazione: CP700-4485499-P notificata alla ricorrente in data 17 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo al periodo 2001/2002, connessa all'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione AGEA notificata il 17 ottobre 2022, deducendo dodici motivi. Hanno contestato l'annullamento degli atti presupposti, l'errata quantificazione del debito e il difetto di motivazione; la mancata comunicazione e notificazione degli atti prodromici, delle cartelle di pagamento e degli atti di accertamento, con lesione del diritto di difesa e violazione dell'art. 8-ter del d.l. n. 5/2009, dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e delle norme sulla riscossione; la decadenza e la prescrizione della pretesa e degli interessi; l'illegittimità degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; vizi procedimentali, difetto di istruttoria, sviamento, violazione dei principi di partecipazione, ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza; l'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea e il conseguente obbligo di disapplicazione; la violazione dei principi di sana amministrazione, parità di trattamento, uguaglianza, certezza del diritto, non discriminazione e legalità; l'insussistenza del prelievo supplementare e la carenza di istruttoria; nonché la violazione degli artt. 77 e 50 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i dodici motivi. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, che ha imposto ad AGEA di eseguire le operazioni nazionali di compensazione e di rideterminare il prelievo supplementare secondo i dati nazionali di produzione detenuti dall'Agenzia, prevedendo espressamente che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta. Poiché l'atto impugnato era stato notificato nel 2022, esso è divenuto inefficace ex lege. Tale inefficacia ha fatto venir meno l'interesse attuale dei ricorrenti all'annullamento dell'atto, rendendosi necessaria l'adozione di una nuova comunicazione di ricalcolo. Il TAR ha precisato che l'eventuale nuovo atto dovrà essere impugnato separatamente. Spese compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenienza legislativa.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone ad AGEA di adottare nuove comunicazioni secondo i criteri legislativamente stabiliti.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché l'atto impugnato è divenuto inefficace e non sussiste più un interesse attuale al suo annullamento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per dare alle parti l'avviso della possibile causa di improcedibilità emersa in udienza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'ambito dello svolgimento del giudizio in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33
Indicato dai ricorrenti in relazione all'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti e alla contestata pretesa di pagamento; il TAR non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto gli atti amministrativi di ricalcolo già notificati, l'atto impugnato diviene inefficace ex lege e non può più costituire oggetto di una pronuncia di annullamento utile.
- La sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La nuova comunicazione amministrativa adottata in sostituzione dell'atto divenuto inefficace costituisce un distinto provvedimento, che deve essere autonomamente impugnato.
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