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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25353/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. La difesa ha contestato in particolare: a) la utilizzabilità e la regolarità delle chat criptate SKY-ECC acquisite dalla magistratura francese e trasmesse tramite OEI (mancanza dei "files madre" non decrittati, assenza di verbali di decrittazione, assenza di consulenza tecnica condivisa e mancata traduzione di atti); b) la violazione delle prerogative difensive (contraddittorio incompletezza documentale); c) la correttezza della identificazione dell'imputato (nickname "occhi blu") e l'insussistenza della gravà indiziaria rispetto ai singoli capi contestati; d) l'erronea applicazione dell'aggravante della transnazionalità; e) la carenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione) e la non adeguatezza della misura custodiale rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'acquisizione, tramite ordine europeo di indagine (OEI), delle chat decriptate trasmesse dall'autorità giudiziaria francese, richiamando il principio della presunzione di legittimità degli atti di uno Stato membro UE e la disciplina della direttiva 2014/41/UE e del d.lgs. 108/2017 (art.45). Ha escluso che la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione importi, di per sé, alterazione del dato e ha confermato l'applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen. ai dati informatici conservati all'estero, atteso che i dati erano in possesso e sotto la custodia dell'autorità giudiziaria francese. Quanto alla gravità indiziaria, il giudice ha ritenuto sufficienti i riscontri (chat, intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni, video, riscontri di polizia giudiziaria) per ricostruire il modus operandi e il coinvolgimento dell'ALBANESE nelle tre esfiltrazioni contestate. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha condivisibilmente ravvisato bisogno di approfondimento investigativo, pericolo di inquinamento probatorio (attinenza agli strumenti e modalità elusiva) e concreto e attuale pericolo di reiterazione, escludendo l'idoneità di misure meno afflittive. Tutti i sette motivi di ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 309 codice di procedura penale

    Norma di riferimento per l'emissione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto non integrata la violazione delle garanzie del contraddittorio contestata con riferimento agli atti trasmessi dall'autorità francese, atteso che la misura è stata emessa sulla base del compendio disponibile e che non è stata dimostrata la lesione di norme inderogabili.

  • art. 234-bis codice di procedura penale

    Applicabile ai dati informatici conservati all'estero: la Corte ha ritenuto che i dati acquisiti da una autorità giudiziaria straniera possano essere acquisiti se il "legittimo titolare" è chi poteva legittimamente disporne (qui l'autorità giudiziaria francese).

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)

    Principio di riconoscimento reciproco e presunzione di legittimità dell'attività eseguita dallo Stato membro di emissione; lo Stato richiesto/esecutore può sollevare eccezioni solo se sussistono seri motivi di incompatibilità con i diritti fondamentali.

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione direttiva 2014/41/UE), art. 45

    Strumentazione normativa che disciplina le richieste di documentazione inerente le telecomunicazioni; il pubblico ministero italiano ha agito ai sensi di questa disciplina per ottenere documentazione già in possesso dell'autorità francese.

  • art. 274 codice di procedura penale, lett. a) e lett. c)

    Criteri relativi alle esigenze cautelari: lett. a) (necessità di assicurare svolgimento delle indagini/accertamenti) e lett. c) (pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze nel caso concreto.

  • art. 706-102-1 du code de procédure pénale (Francia)

    Norma francese richiamata nei provvedimenti d'acquisizione: la Corte ha valutato i provvedimenti genetici francesi depositati come elemento utile a verificare la regolarità dell'acquisizione dei dati da parte dell'autorità francese.

  • art. 109 e art. 242 codice di procedura penale

    Richiamati dalla difesa in relazione a presunte violazioni delle prerogative difensive (ostensione e traduzione di atti); la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione completa o la mancata copia di alcuni atti non hanno di per sé determinato un vulnus, salvo allegazione e prova di danno concreto.

  • art. 266 e ss. codice di procedura penale

    Norme sulle intercettazioni: la Corte ha ricordato che tali norme vanno applicate ai flussi di comunicazione in atto e non ai dati "freddi" o memorizzati, che possono essere acquisiti e valutati secondo la disciplina documentale.

Massime di principio

  • La documentazione acquisita da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE tramite OEI gode di una presunzione di legittimità: il giudice italiano non può sindacare ex novo le modalità esecutive straniere se non viene data prova concreta dell'incompatibilità con norme inderogabili o principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.
  • I dati informatici conservati all'estero e trasmessi da una autorità giudiziaria straniera vanno trattati come "documenti" ai sensi dell'art.234-bis; il consenso richiesto dalla norma si interpreta come il potere di disporre dei dati da parte del soggetto che li detiene (anche un'autorità giudiziaria straniera).
  • La decriptazione non implica automaticamente manipolazione del contenuto: l'integrità della decodifica è presunta e solo elementi concreti e specifici possono fondare l'allegazione di alterazione del dato.
  • La mancata produzione immediata di file originali non determina di per sé l'inutilizzabilità della prova: la difesa ha l'onere di dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'assenza di specifici atti o traduzioni.
  • Nella valutazione della gravità indiziaria e dell'identificazione l'apprezzamento delle conversazioni, dei soprannomi e dei riscontri tecnici (geolocalizzazioni, video, tabulati) resta in larga parte devoluto al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per vizi logici e di motivazione manifesti.
  • Per l'applicazione della custodia cautelare per pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, rileva la professionalità dell'azione criminosa, l'uso di accorgimenti elusivi e la ripetitività delle condotte: tali elementi possono giustificare l'esclusione di misure meno afflittive anche se l'imputato non è formalmente parte di un sodalizio.

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