Ordinanza n. 1544/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25.2.2025 e non concluso entro il termine del 27.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati Claudia Esther Jorg il 7 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico; originariamente, silenzio del Ministero del turismo sull'istanza di riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente proposto un'azione avverso il silenzio serbato dal Ministero del turismo su un'istanza presentata il 25 febbraio 2025, il cui termine di conclusione sarebbe scaduto il 27 marzo 2025. Nelle more del giudizio l'amministrazione ha adottato un preavviso di rigetto il 7 novembre 2025 e un provvedimento definitivo di rigetto il 9 dicembre 2025, impugnati con motivi aggiunti. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti di rigetto. Il TAR ha rilevato, in via prognostica e salva ogni diversa valutazione nel merito, che non risultava depositata documentazione comprovante il possesso del requisito previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, in particolare l'esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell'attività per almeno un anno. Il giudice ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, avuto riguardo alla natura meramente pretensiva dell'interesse azionato.
La decisione
Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo, impugnato con motivi aggiunti, e della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026. Quanto alla domanda cautelare proposta contro gli atti di rigetto, l'ha respinta per mancanza sia di adeguato fumus boni iuris, non risultando documentato il requisito professionale richiesto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche, sia di periculum in mora, in ragione della natura pretensiva dell'interesse. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Il requisito per il riconoscimento della qualifica professionale, con specifico riferimento all'esercizio in Germania di un'attività non regolamentata, deve essere comprovato mediante documentazione attestante l'esercizio dell'attività per almeno un anno.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'adozione del provvedimento definitivo da parte dell'amministrazione determina il venir meno del silenzio e la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'azione avverso il silenzio.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, interviene un provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti, il rito può essere convertito da camerale a ordinario.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è subordinata alla sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la loro mancanza conduce al rigetto dell'istanza.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio sul silenzio, di un provvedimento definitivo comporta il venir meno dell'inerzia e rende priva di interesse la domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; l'eventuale controversia sull'illegittimità del provvedimento sopravvenuto deve essere proseguita mediante impugnazione con motivi aggiunti.
- Nel giudizio cautelare relativo al riconoscimento di una qualifica professionale, il fumus boni iuris non sussiste quando il richiedente non abbia documentato il possesso del requisito normativo necessario per il riconoscimento, inclusa la prova dell'esercizio professionale per almeno un anno nello Stato in cui la professione non è regolamentata.
- La tutela cautelare richiede la compresenza di fumus boni iuris e periculum in mora; la natura meramente pretensiva dell'interesse azionato non esclude in assoluto la cautela, ma non consente di ravvisare il periculum in mora in assenza di un pregiudizio grave e attuale adeguatamente dimostrato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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