Cassazione Penale, Sentenza n. 19331/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina (art. 628, comma 2 c.p.), articolando tre motivi: 1) vizio di qualificazione giuridica: la difesa sostiene che il fatto dovesse essere derubricato a tentativo di rapina perché la refurtiva non sarebbe mai uscita dalla disponibilità della persona offesa che aveva seguito l'imputato; 2) vizio di motivazione nella dichiarazione e applicazione della recidiva reiterata: la difesa contesta che i precedenti (due condanne per violazione dell'art. 14, comma 5-ter D.lgs. 286/1998) siano estranei al fatto e che non sia mai stato previamente dichiarato recidivo; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n.4 c.p.): si rileva che l'oggetto sottratto era un cellulare di modesto valore e quindi la diminuzione di pena avrebbe dovuto essere concessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per i motivi 1) e 3) e fondato limitatamente al motivo 2). In particolare: - ha respinto la censura sulla derubricazione, ritenendo corretta la qualificazione in rapina impropria consumata, poiché l'autore, dopo la sottrazione, ha usato violenza per assicurarsi il possesso; - ha accolto il motivo relativo alla recidiva per difetto di motivazione: i giudici di merito si erano limitati a menzionare precedenti per reati di natura diversa senza spiegare il nesso qualificato con il nuovo reato, pertanto la statuizione sulla recidiva è stata annullata; la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto e sull'eventuale conseguente trattamento sanzionatorio; - ha ritenuto inammissibile il motivo sull'attenuante di particolare tenuità, confermando che per la rapina occorre valutare anche i danni alla persona oltre al valore economico del bene. Inoltre la condanna sostanziale resta irrevocabile (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.) per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, cod. pen.
È stata applicata la nozione di rapina impropria consumata: dopo la sottrazione, l'uso di violenza o minaccia per assicurarsi il possesso integra il reato anche se l'autore non consegue l'autonoma disponibilità definitiva della cosa
art. 62, n. 4, cod. pen.
circostanza attenuante del danno di particolare tenuità
Per il delitto di rapina non è sufficiente il modesto valore economico dell'oggetto; va valutata la valutazione complessiva del pregiudizio anche in riferimento alla lesione della persona, sicché violenza significativa esclude l'attenuante
art. 14, comma 5-ter, D.lgs. n. 286/1998
violazione di norme sull'immigrazione (es. inottemperanza)
Precedenti per reati amministrativi o di diversa natura non giustificano automaticamente l'applicazione della recidiva; è necessaria valutazione del nesso qualificato tra i precedenti e il nuovo reato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla motivazione del ricorso per cassazione
Il ricorso deve contenere i motivi nei limiti strettamente necessari alla decisione della Corte, ma i motivi formulati devono comunque essere valutabili in termini di fondatezza
art. 624 cod. proc. pen.
irrevocabilità della sentenza
La Corte dichiara l'irrevocabilità della pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità, nonostante l'annullamento limitato sul punto della recidiva
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 (Tagaswill) e Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021 (Bevilacqua)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui per la rapina impropria consumata è sufficiente l'uso di violenza dopo la sottrazione per assicurare il possesso, indipendentemente dall'effettivo acquisire l'autonoma disponibilità
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè) e Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi)
Principi giurisprudenziali richiamati in tema di recidiva: l'applicazione della recidiva richiede motivazione che dimostri rapporto qualificato tra precedenti e nuovo reato; e in tema di tenuità del danno nei reati plurioffensivi (come la rapina) va valutato l'effetto complessivo sulla persona
Massime di principio
- La rapina impropria può ritenersi consumata anche se la vittima o terzi conservano il controllo materiale della cosa, quando l'autore, dopo la sottrazione, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso.
- Per l'applicazione della recidiva non basta la mera esistenza di precedenti: il giudice deve motivare il nesso qualificato tra i precedenti e il nuovo reato (natura del reato, similarità della devianza, distanza temporale, gravità e ripetitività), altrimenti la statuizione è annullabile in Cassazione.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità è difficilmente riconoscibile per i reati plurioffensivi come la rapina; oltre al valore economico della cosa occorre valutare i danni alla persona e la gravità della violenza o minaccia.
- Se la motivazione sulla recidiva è generica o si limita a richiamare precedenti per reati di natura diversa, è opportuno per la difesa chiedere la specificazione del nesso o, in Cassazione, far valere il difetto di motivazione per ottenere l'annullamento su quel punto.
- La sentenza di responsabilità può diventare irrevocabile anche se alcune questioni di regime sanzionatorio vengono rimesse in istruttoria: l'impugnazione parziale può portar comunque a un risultato utile per l'imputato (es. rideterminazione della pena).
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