Sentenza del 04/10/2017 n. 1121 - Comm. Trib. Prov. Torino
IRPEF: Redditi esteri - Presunzione ex art.12 D.L. n.78/2009 - Retroattività - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione è stata qualificata come norma di natura sostanziale e non meramente procedurale. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente a investimenti o attività detenuti in periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009. La pretesa fiscale fondata esclusivamente sull'applicazione retroattiva della presunzione non è quindi legittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva della presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009. Tale disposizione presume, ai soli fini fiscali, che gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non dichiarati siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. La contestazione riguardava la possibilità di applicare questa presunzione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non dichiarati si presumono, ai soli fini fiscali, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione.
La disposizione introduce una presunzione sostanziale a carico del contribuente. Proprio per la sua natura sostanziale, essa opera per il futuro e non può essere applicata a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una presunzione fiscale che incide sull'esistenza o sull'origine imponibile della ricchezza ha natura sostanziale, anche se agevola l'attività accertativa dell'Amministrazione.
- Le norme sostanziali tributarie non possono essere applicate retroattivamente, salvo un'espressa previsione legislativa compatibile con i principi dell'ordinamento.
- Per investimenti o attività finanziarie estere riferiti a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma, l'Amministrazione non può utilizzare automaticamente la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009.
- L'eventuale contestazione fiscale relativa a periodi pregressi deve essere fondata su elementi probatori e norme già vigenti all'epoca dei fatti, non sulla presunzione introdotta successivamente.
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