Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06553/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Izzo, nella sua qualità di liquidatore della "Finpoweer s.r.l.", era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale in relazione al fallimento della societa' (dichiarato il 15.1.2018). Le condotte contestate riguardano cessioni di quote societarie (Finpower Wind e FTV s.r.l.) a favore di Antonio Cosmo Giancaspro e della societa' a lui riconducibile "Kreare Impresa" a prezzi notevolmente inferiori al valore, la rinegoziazione senza contropartita di un accordo con conseguente proroga e liberazione dalle garanzie, pagamenti ingenti (1.350.000 euro e una fattura di 2.117.000 euro) in favore di Giancaspro/Kreare a danno della fallita. In cassazione l'imputato ha dedotto violazione di norme sostanziali (art. 216 l.f.) e processuali (artt. 192, 533, 546 lett. e) c.p.p.), nonche' omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo l'assenza di dolo perche' avrebbe agito in buona fede, condizionato dalla fiducia verso Giancaspro, e richiamando elementi quali la presenza del notaio, pagamenti a creditori, annullamenti accertamenti tributari e svalutazioni per furti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche' in realta' consistenziale in una riedizione di censure di merito non consentite in sede di legittimita'. I giudici di legittimita' hanno ritenuto che la motivazione della Corte di appello e del primo grado fosse adeguata e coerente: il dolo (anche in forma eventuale) e' stato ricavato da una pluralita' di indici convergenti (forte divergenza tra valori contabili e prezzo praticato, evidente conflitto di interessi, comportamento sospetto nella sottoscrizione davanti al notaio, mancanza di giustificazioni per le elargizioni). La ricostruzione difensiva e le dichiarazioni dell'Izzo non sono state ritenute idonee a smentire la prova del dolo. Percio' la condanna di merito resta confermata e il ricorrente e' condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma sostanziale richiamata in relazione ai reati di bancarotta; la Corte ha ritenuto che le condotte distrattive e preferenziali rientrassero nella disciplina della bancarotta prevista dall'art. 216 l.f.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in sede di motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a una critica di merito alla motivazione e non a una specifica violazione di legge applicabile.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato formalmente dal ricorrente; la Corte ha valutato che non fosse stato enucleato alcun vizio procedurale concreto rilevante ai fini di legittimita'.

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti della sentenza impugnata; la Cassazione ha giudicato la motivazione conforme e non carente rispetto ai requisiti richiesti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese (Cassa delle ammende) per ricorsi inammissibili; applicata per la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimita' citata

    Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014

    Richiamati i precedenti che affermano che, in materia di reati fallimentari, e' sufficiente la consapevolezza generica, anche non riferita alle singole operazioni, delle attivita' illecite compiute tramite l'amministratore di fatto per integrare il dolo (anche eventuale) dell'amministratore formale/liquidatore.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: i ricorsi fondati sulla mera rivalutazione degli elementi probatori o sulla diversa interpretazione della motivazione dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Nei reati fallimentari il dolo puo' emergere da indici oggettivi e dalla portata complessiva delle operazioni: divergenze sostanziali tra valore contabile e prezzo praticato, conflitto di interessi e pagamenti ingenti ingiustificati sono elementi sintomatici di dolo.
  • La qualita' di liquidatore comporta un dovere di conoscenza e controllo della documentazione societaria: l'accesso continuativo ai registri e alle scritture rafforza l'aspettativa di consapevolezza delle operazioni.
  • La presenza di un atto notarile o la giovane eta' o inesperienza dell'agente non escludono automaticamente il dolo: tali fattori hanno rilievo limitato rispetto agli indici oggettivi di pregiudizio alla massa creditoria.
  • Il dolo eventuale puo' essere ricavato non necessariamente dalla consapevolezza di ogni singola operazione, ma anche dalla consapevolezza generale del carattere illecito o fortemente pregiudizievole dell'insieme delle condotte.
  • In sede di impugnazione e' essenziale segnalare vizi di diritto concreti e specifici; la semplice riaffermazione della propria versione dei fatti non basta a ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.