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Sentenza

Sentenza n. 4999/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1063/2025 pubblicata il 12.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 4809/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202600138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.541,41 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 nell'ambito di reiterati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, condannando il Ministero al pagamento di € 1.541,41 oltre interessi legali. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 16 maggio 2025. Il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo al pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero; il compenso eventuale del commissario è stato determinato in € 500,00, anch'esso a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente di procedere con l'azione di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    Costituisce la base contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo azionato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, anche contabili o di bilancio, all'attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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