Sentenza del 03/03/2017 n. 5417 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Liguria che aveva ritenuto perfezionato il condono tombale richiesto dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, nonostante l'assenza di un espresso provvedimento di diniego dell'Ufficio. L'Amministrazione ha sostenuto che il mancato diniego non comportasse l'automatico perfezionamento del condono e che la società non avesse dimostrato l'integrazione di tutti i presupposti necessari. Ha inoltre contestato la rilevanza attribuita dalla C.T.R. alla mancata rituale notifica dell'avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell'Agenzia, perché riferiti erroneamente alla definizione delle liti pendenti ex art. 16 anziché al condono tombale ex art. 9. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che l'assenza di un espresso provvedimento di diniego non perfeziona automaticamente il condono e che spetta al contribuente dimostrare l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante il corretto perfezionamento della definizione agevolata. Ha accolto anche il quinto motivo, rilevando che la consegna del processo verbale di constatazione al legale rappresentante equivale alla notifica e costituisce causa ostativa al condono; inoltre, la piena conoscenza dell'avviso di accertamento, desumibile dalla sua impugnazione, era anteriore all'entrata in vigore della legge sul condono. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito e il ricorso incidentale della società è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La definizione automatica per gli anni pregressi non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo o un avviso di accertamento.
Il condono tombale richiede il rispetto di tutti i presupposti previsti dalla legge e non è perfezionato dal solo pagamento o dalla mancata emissione di un diniego espresso. La consegna del processo verbale al contribuente può equivalere alla notifica e la conoscenza dell'avviso di accertamento costituisce causa ostativa.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
Definizione delle liti fiscali pendenti.
La norma riguarda una diversa forma di definizione agevolata delle controversie pendenti e non può essere confusa con il condono automatico degli anni pregressi disciplinato dall'art. 9.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Il contribuente può impugnare l'atto successivo anche per vizi propri dell'atto presupposto non notificato.
La mancata notificazione di un provvedimento di diniego del condono non determina decadenza dell'Amministrazione, perché il contribuente può contestare la pretesa tributaria e il rigetto sostanziale in sede di impugnazione dell'atto successivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
Prevedeva l'autorizzazione degli uffici periferici alla proposizione dell'appello.
Dopo l'istituzione delle agenzie fiscali e la soppressione degli uffici ministeriali indicati dalla norma, tale autorizzazione non può essere considerata una condizione necessaria per l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Codice civile, art. 156
La Corte non ha esaminato nel merito la questione, ritenendola assorbita dall'accoglimento degli altri motivi.
Massime di principio
- In materia di condono, il contribuente deve dimostrare il perfezionamento di tutti gli elementi costitutivi della definizione agevolata; il semplice pagamento o l'inerzia dell'Amministrazione non sono sufficienti.
- L'assenza di un provvedimento espresso di diniego non comporta automaticamente l'accettazione del condono: un atto impositivo successivo può costituire rigetto sostanziale dell'istanza.
- La consegna diretta di un processo verbale di constatazione al contribuente o al suo legale rappresentante può avere la stessa efficacia della notifica formale, se prova la piena conoscenza dell'atto.
- La conoscenza dell'avviso di accertamento, dimostrata ad esempio dalla sua impugnazione, può essere sufficiente a integrare una causa ostativa al condono anche quando si discuta della regolarità formale della notifica.
- Quando una disciplina agevolativa prevede condizioni ostative, queste devono essere verificate con riferimento alla situazione esistente alla data stabilita dalla legge.
- Nel processo tributario, l'istituzione delle agenzie fiscali può rendere non applicabili requisiti procedurali riferiti a organi ministeriali ormai soppressi.
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