Cassazione Penale, Ordinanza n. 19786/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento esecutivo davanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, era stata proposta nell'interesse dell'imputato un'istanza ex art. 670 c.p.p. e una distinta istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili tali domande e aveva trasmesso gli atti alla Corte d'appello per la valutazione di eventuali doglianze riconducibili a una richiesta di rescissione del giudicato. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme penali e processuali, nonché motivazione erronea e carente, sostenendo la nullità assoluta della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze il 7 ottobre 2024 per difetto di notificazione all'imputato. Ha richiamato la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., in coordinamento con l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p. e con l'art. 164 c.p.p., vigenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non riguardassero la formazione del titolo esecutivo, bensì la validità delle notifiche. Ha affermato che tali nullità non possono essere fatte valere dopo l'irrevocabilità della sentenza, e che, in sede di incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., non è possibile far valere nullità assolute verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione, perché la loro deduzione o il rilievo d'ufficio sono preclusi dal passaggio in giudicato della decisione. Ha quindi ritenuto corretto l'operato del Tribunale di Firenze e dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 670 c.p.p.
l'incidente di esecuzione non consente di far valere nullità assolute della fase di cognizione già coperte da irrevocabilità della sentenza; serve a contestare il titolo esecutivo nei limiti propri del rimedio
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma coordinata con la disciplina delle notifiche e delle condizioni di validità dell'impugnazione
art. 157-ter, comma 3, c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina delle notificazioni all'imputato
art. 164 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione alle conseguenze processuali delle notifiche irregolari o omesse
art. 179 c.p.p.
le nullità assolute non possono essere dedotte dopo l'irrevocabilità della sentenza
art. 670 c.p.p.
il giudice dell'esecuzione può rilevare i limiti del titolo esecutivo, ma non rimettere in discussione nullità processuali ormai coperte dal giudicato
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. non può essere utilizzato per far valere nullità assolute maturate nella fase di cognizione quando la sentenza sia già irrevocabile.
- Le nullità concernenti le notificazioni dell'imputato o del difensore, se riferite alla fase introduttiva del giudizio, restano precluse dopo il passaggio in giudicato della decisione e non possono essere riesaminate come vizi del titolo esecutivo.
- La rescissione del giudicato e l'incidente di esecuzione hanno natura e presupposti distinti; tra i due rimedi non vi è interferenza tale da consentire di usare il primo per aggirare i limiti del secondo.
- Quando il ricorso si fonda su questioni già precluse dal giudicato e la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, il ricorso è inammissibile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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