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Sentenza

Sentenza n. 9698/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento: del decreto di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Giustizia amministrativa202305733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il diniego fondato sui precedenti penali e su una segnalazione per false dichiarazioni riguardanti la situazione penale del coniuge. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 2 Cost., sostenendo che l'amministrazione avesse considerato esclusivamente fatti riferibili al marito senza valutare la sua concreta situazione personale, la prolungata permanenza in Italia, l'integrazione sociale e l'assenza di sostentamento familiare mediante proventi illeciti. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 6 e 9-ter della legge n. 91/1992, anche per mancata valutazione concreta dei fatti e per il superamento del termine di conclusione del procedimento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza motivazionale, mancata considerazione degli elementi favorevoli e omessa valutazione della risalenza e del modesto disvalore sociale dei reati. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'amministrazione all'accoglimento dell'istanza di naturalizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la censura relativa al superamento del termine procedimentale, rilevando che, per la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, il decorso del termine non impedisce l'adozione di un provvedimento negativo e consente eventualmente di chiedere al giudice soltanto la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Ha invece accolto le doglianze relative alla carenza di istruttoria e motivazione. Il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione prognostica dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente, nonché la possibile rilevanza del contesto familiare e dei precedenti penali del coniuge. Tuttavia, nel caso concreto, tre dei quattro precedenti risultavano risalenti e collocati al di fuori del periodo decennale di osservazione, senza gravità tale da giustificarne la valutazione oltre tale periodo. Quanto alla successiva segnalazione per false dichiarazioni, l'amministrazione non aveva chiarito l'esito penale, né aveva spiegato se il fatto potesse trasmettere il proprio disvalore alla ricorrente. Non erano inoltre emersi elementi comprovanti che la famiglia beneficiasse di proventi di reato, anche alla luce della documentazione reddituale prodotta. Il diniego non dimostrava quindi in modo congruo che le vicende del coniuge fossero effettivamente indicative della scarsa integrazione della richiedente. Il provvedimento è stato annullato per difetto di istruttoria e motivazione, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente; l'amministrazione deve formulare una valutazione prognostica sull'integrazione, sull'affidabilità e sulla capacità dello straniero di rispettare i doveri della comunità nazionale.

  • art. 6 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    È stato richiamato dalla ricorrente con riferimento alla valutazione dei fatti posti a fondamento del diniego, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 9-ter l. 5 febbraio 1992, n. 91

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione al termine di conclusione del procedimento; il TAR ha escluso che il suo superamento impedisca l'adozione di un diniego.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone una motivazione adeguata e concreta del diniego; nel caso esaminato la motivazione è risultata insufficiente perché non ha dimostrato il collegamento tra le vicende del coniuge e la scarsa integrazione della richiedente.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale non impedisce, secondo il giudice, che i precedenti dei familiari siano considerati nella valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente, poiché tale valutazione non ha natura sanzionatoria.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato per evidenziare che l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre effetti indiretti sugli altri componenti del nucleo familiare, rilevanti nella valutazione del contesto familiare.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato per la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari quale effetto indiretto collegato alla posizione del familiare cittadino.

  • art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La segnalazione per false dichiarazioni sulla situazione penale del coniuge non è stata adeguatamente valutata, poiché l'amministrazione non ne ha chiarito l'esito né la possibile rilevanza indiretta nei confronti della richiedente.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione prognostica complessiva dell'integrazione stabile del richiedente, della sua affidabilità e della compatibilità del suo inserimento con l'interesse pubblico della comunità nazionale.
  • Nel giudizio sulla naturalizzazione l'amministrazione può considerare, in funzione preventiva e non sanzionatoria, il contesto familiare e i precedenti penali del coniuge o di altri familiari, quando siano concretamente idonei a incidere sulla prognosi di integrazione e affidabilità del richiedente.
  • La rilevanza dei precedenti penali dei familiari non è automatica: l'amministrazione deve spiegare concretamente il collegamento tra tali vicende e la posizione del richiedente, considerando la loro attualità, gravità, risalenza, l'eventuale esito dei procedimenti e ogni elemento favorevole acquisito nel procedimento.
  • Un diniego di cittadinanza è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando valorizza precedenti risalenti del coniuge e una mera segnalazione non definita senza chiarire la loro effettiva capacità di rivelare la mancata integrazione del richiedente o un rischio per la comunità nazionale.
  • Il superamento del termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione non impedisce all'amministrazione di adottare successivamente un provvedimento negativo; esso può fondare soltanto l'azione volta a ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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