Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento: A) quanto al ricorso RGR n. 901 del 2025: - della documentazione caratteristica costituita dalla scheda-OMISSIS- relativa al periodo dal 22.7.2024 al 7.4.2024, notificata il 26/04/2025; B) quanto al ricorso RGR n. 89 del 2026: - della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-OMISSIS-, portante il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione al servizio permanente; - della “Proposta di proscioglimento dalla ferma per non ammissione in servizio permanente” -OMISSIS-; - del verbale-OMISSIS-della Commissione di Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri datato 25.7.2025.

Giustizia amministrativa202500901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scheda valutativa con giudizio inferiore alla media e determinazione di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente, con i relativi atti istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due atti con ricorsi riuniti: la scheda valutativa relativa al periodo 22 luglio 2024-7 aprile 2025, recante il giudizio complessivo di rendimento inferiore alla media, e la successiva determinazione di collocamento in congedo al termine della ferma quadriennale per mancata ammissione al servizio permanente. Quanto alla scheda valutativa, ha dedotto la violazione delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare specifici fatti ed episodi a fondamento dei rilievi relativi alle qualità personali e ai rapporti con superiori e colleghi, anziché utilizzare espressioni sintetiche e soggettive. Ha inoltre dedotto incongruenza manifesta e illogicità, lamentando la mancata modifica del giudizio finale nonostante variazioni nei giudizi analitici rispetto a una precedente scheda e l’assenza di una motivazione adeguata del giudizio inferiore alla media. Quanto alla determinazione di non ammissione al servizio permanente, ha dedotto la violazione degli artt. 948 e 949 del Codice dell’ordinamento militare, difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, incoerenza e incongruità manifesta, carenza dei presupposti, violazione dell’art. 3 Cost., del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e dell’art. 2 l. n. 241/1990. In particolare, ha contestato l’utilizzazione della sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore, già ritenuta legittima da una precedente sentenza non appellata, e la valutazione negativa del rendimento ai fini del giudizio di meritevolezza. Il ricorrente aveva conseguito una valutazione positiva durante il corso di formazione e una valutazione nella media per un breve periodo operativo, mentre aveva riportato per gli altri periodi operativi giudizi inferiori alla media o non sempre adeguati.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. per connessione oggettiva e soggettiva. Ha esaminato anzitutto il ricorso contro la scheda valutativa e lo ha respinto. La scheda era stata compilata mediante il modello ministeriale articolato in giudizi graduati per singole voci; risultavano inferiori alla media, tra gli altri, aspetto esteriore, vigore fisico, lealtà, capacità di lavorare in gruppo, affidabilità, senso della disciplina e rendimento. Il giudizio sintetico del compilatore e quello complessivo finale erano coerenti con tali rilievi analitici. Il giudice ha ritenuto che la natura sintetica della valutazione caratteristica non imponesse l’indicazione di singoli episodi o accadimenti, essendo sufficiente il riferimento ad atteggiamenti e comportamenti significativi. Ha inoltre escluso che la diversità rispetto a precedenti giudizi imponesse una motivazione rafforzata, poiché le schede sono autonome e riferite ai singoli periodi di servizio; il peggioramento del giudizio può quindi costituire un evento fisiologico, senza necessità di motivazione comparativa, in assenza di manifesta erroneità, illogicità o abnormità. È stato poi respinto il ricorso contro la determinazione di non ammissione al servizio permanente. L’Amministrazione ha correttamente applicato il requisito della meritevolezza previsto dagli artt. 948 e 949 del Codice dell’ordinamento militare, valutando le qualità morali, professionali, culturali, la buona condotta, le attitudini e il rendimento risultanti dall’intera documentazione caratteristica relativa alla ferma quadriennale. Le plurime carenze riguardanti aspetto esteriore, vigore fisico e mentale, capacità di concentrazione, lealtà, lavoro di gruppo, motivazione, affidabilità, senso della disciplina e rendimento, unite alla prevalenza dei giudizi inferiori alla media nei periodi operativi più lunghi e recenti, erano sufficienti a escludere la meritevolezza necessaria per l’accesso al servizio permanente. Le valutazioni positive del periodo formativo non erano idonee a compensare il rendimento operativo successivo. La determinazione era plurimotivata: la non meritevolezza derivante da qualità e rendimento costituiva una ragione autonoma e decisiva, sicché il giudice ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse la censura relativa all’incidenza della sanzione disciplinare. In ogni caso, tale censura è stata ritenuta inammissibile nella parte diretta a rimettere in discussione la sanzione già definitivamente giudicata legittima e infondata nel merito, poiché la sanzione era stata considerata non come misura espulsiva, ma quale elemento valutabile nel successivo giudizio di meritevolezza per il servizio permanente. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per connessione oggettiva e soggettiva, ai fini della trattazione e decisione congiunta.

  • art. 948 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    Subordina l’accesso al servizio permanente del militare in ferma volontaria al possesso della meritevolezza, desunta dalle qualità morali, culturali, di buona condotta, dalle attitudini e dal rendimento attestati dalla documentazione caratteristica relativa all’intero periodo di ferma.

  • art. 949 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    Attribuisce al giudizio finale di meritevolezza la funzione di selezionare i militari che offrano pieno e sicuro affidamento e mostrino qualità umane e professionali significative, dando rilievo all’interesse pubblico alla qualità degli appartenenti all’Arma.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente, ma la sentenza non ne ricava una specifica violazione accertata.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza che il giudice abbia ravvisato una violazione.

  • art. 712 d.P.R. 90/2010

    È richiamato in relazione alla precedente sanzione disciplinare, per la violazione dei doveri relativi al giuramento prestato.

  • art. 713 d.P.R. 90/2010

    È richiamato in relazione alla precedente sanzione disciplinare, per la violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Le valutazioni caratteristiche dei militari hanno natura sintetica: quando il giudizio complessivo è coerente con i punteggi e i giudizi delle singole voci della scheda, non è necessario indicare specifici episodi o fatti della carriera, essendo sufficiente il riferimento a qualità, atteggiamenti e comportamenti significativi.
  • Le schede valutative relative a diversi periodi di servizio sono autonome e indipendenti; la variazione, anche peggiorativa, del giudizio tra periodi diversi non impone di per sé una motivazione comparativa o rafforzata, salvo che emergano profili di manifesta erroneità, illogicità o abnormità.
  • Ai fini dell’ammissione al servizio permanente, il giudizio di meritevolezza deve considerare l’intero periodo di ferma volontaria e può fondarsi sulla prevalenza di valutazioni negative riferite ai periodi operativi più lunghi e recenti, anche quando il militare abbia conseguito valutazioni positive nella fase formativa.
  • La presenza di plurime carenze riguardanti qualità morali, professionali, fisiche, attitudinali e rendimento, ove riferite a requisiti essenziali per il servizio permanente, può costituire autonomo e sufficiente fondamento del giudizio di non meritevolezza.
  • Un provvedimento fondato su più ragioni autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione resta legittimo se almeno una di esse supera il vaglio giudiziale; le censure relative alle ulteriori ragioni diventano improcedibili per carenza di interesse, quando non potrebbero comunque determinare l’annullamento dell’atto.
  • Una sanzione disciplinare già definitivamente ritenuta legittima può essere considerata, nel successivo giudizio di meritevolezza per l’accesso al servizio permanente, come elemento valutativo ostativo, senza trasformarsi per ciò solo in una misura espulsiva dalla ferma precedentemente svolta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.