Cassazione Penale, Sentenza n. 7348/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto del loro riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, lamentando violazione del principio di proporzionalità e omessa motivazione. Il sequestro aveva riguardato l'intero capitale sociale della SGR Edile s.r.l. e l'area con fabbricati in via Manara n.58 (Usmate Velate), disposta come sequestro preventivo finalizzato alla confisca per lottizzazione abusiva e reati connessi (oltre alle contestazioni di corruzione a carico di Antonio Colombo e Alberto Riva). I ricorrenti hanno sostenuto che: i lavori erano quasi ultimati; gli immobili non sono di per sé "criminogeni"; esistevano acquirenti in buona fede con rogiti programmati; la misura era sproporzionata e si potevano adottare misure meno gravose di competenza amministrativa; il sequestro si fondava su una controversa interpretazione dello strumento urbanistico (si sarebbe trattato di intervento legittimo tramite permesso di costruire convenzionato ex art.28 DPR 380/2001) e l'autorità amministrativa non aveva annullato il permesso.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato il fumus del reato di lottizzazione abusiva e la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, non riconducibile alla ristrutturazione ammessa dal permesso convenzionato. Ha ritenuto che l'intervento abbia stravolto l'assetto urbanistico (da villa bifamiliare a tre palazzine con 24 appartamenti, con consistente aumento del carico insediativo e variazione morfologica prevalente della zona), richiedendo quindi uno strumento attuativo e non potendo essere sottratto alla disciplina di cui all'art.44 lett. c) DPR n.380/2001. Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale ha riconosciuto la sua applicabilità ma ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato elementi concreti idonei a giustificare una calibrazione meno afflittiva del sequestro preventivo destinato alla confisca (p.es. individuazione di porzioni non pertinenti, soluzioni alternative di demolizione/annullamento, o elementi tali da ritenere possibile una misura attenuata). Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla particolare rilevanza offensiva della lottizzazione abusiva e sulle vie di tutela per terzi acquirenti, confermando la legittimità del sequestro impeditivo finalizzato alla confisca nel caso concreto. Pertanto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 319, 321, 61 n.2
Gli articoli sono richiamati per la contestazione del reato di corruzione per atto contrario al dovere d'ufficio (nel caso attribuito a Colombo e Riva); la decisione ha trattato il reato di corruzione come connessione alle attività edilizie ma ha dato particolare rilievo al fumus della lottizzazione abusiva.
D.P.R. n. 380/2001, art. 44 lett. c)
Interpretato come norma che consente la confisca urbanistica per lottizzazione abusiva; la Corte ha ribadito che per la sussistenza dell'elemento oggettivo non è necessario l'accertamento puntuale di tutte le opere di urbanizzazione, ma è sufficiente la rilevanza delle opere rispetto alla riserva di pianificazione.
D.P.R. n. 380/2001, art. 28 (permesso di costruire convenzionato)
Il Tribunale ha ritenuto che il permesso di costruire convenzionato sia utilizzabile solo per interventi non particolarmente complessi e non comportanti trasformazioni urbanistiche rilevanti; non è applicabile quando l'intervento stravolge la destinazione d'uso o il carico insediativo e quando l'area non è stata individuata/definita nello strumento urbanistico generale per ricorrervi.
D.P.R. n. 380/2001, art. 30 commi 7 e 8
Richiamati come strumenti amministrativi primari che, se esercitati dall'ente locale, possono attenuare la necessità della confisca giudiziale; la confisca interviene in via suppletiva se l'autorità amministrativa non ha ristabilito l'interesse pubblico.
D.P.R. n. 380/2001, art. 36
La norma sulla sanatoria urbanistica (doppia conformità) non è applicabile alla lottizzazione abusiva, così come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale citata; il regime sanzionatorio è differenziato per l'elevata offensività della lottizzazione.
Art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
Il principio di proporzionalità rispetto all'interferenza patrimoniale è applicabile anche alla confisca urbanistica; tuttavia la sua applicazione può avere intensità differente a seconda della struttura della fattispecie sanzionatoria. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che conferma questa valutazione differenziata.
Art. 2476 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere probatorio dei soci di S.r.l.: i soci devono dimostrare, per avvalersi della buona fede, di aver esercitato i diritti di informazione e consultazione sulle attività sociali (doveri di controllo), ma nel caso la buona fede dei soci non risolve automaticamente la questione del sequestro finalizzato alla confisca.
Corte Costituzionale, sent. n. 146/2021
Citata per l'inquadramento costituzionale della confisca urbanistica: la Corte ha ritenuto che, pur dovendosi assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, non spetta al giudice delle leggi introdurre un sistema di graduazione della misura che attenui la portata della confisca prevista dall'art. 44 DPR 380/2001; inoltre ha evidenziato l'elevata offensività della lottizzazione abusiva e le vie di tutela per terzi.
Massime di principio
- La confisca urbanistica prevista dall'art.44 DPR 380/2001 può essere preceduta da sequestro preventivo impeditivo quando sussistono fumus del reato di lottizzazione abusiva e periculum in mora; il giudice richiede elementi materiali e motivazione specifica sul rapporto tra aree/ opere e lottizzazione.
- Il principio di proporzionalità si applica anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ma la sua valutazione è "in chiave prospettica" e tarata sulla natura speciale della confisca urbanistica: non sempre è possibile graduare la misura riducendola senza chiari elementi alternativi.
- Per contrastare efficacemente un sequestro finalizzato alla confisca, è necessario proporre elementi concreti che dimostrino l'esistenza di misure meno afflittive (es. porzioni non pertinenti, possibilità di demolizione selettiva, annullamento amministrativo, riconoscimento ex post della legittimità) e documentare l'assenza del nesso tra aree e lottizzazione.
- La mera circostanza che i lavori siano quasi ultimati o che siano presenti acquirenti in buona fede non impedisce automaticamente il sequestro/ confisca: la tutela dei terzi acquirenti può essere prevista indipendentemente dall'adozione della misura ablatoria nei confronti del proprietario/committente dell'intervento abusivo.
- I soci di una S.r.l. che subiscono il sequestro della società devono dimostrare, per invocare la propria buona fede, di aver esercitato i doveri di informazione e controllo ex art.2476 c.c.; l'assenza di tale prova indebolisce la posizione dei soci rispetto alla richiesta di restituzione dei beni.
- L'esistenza di un permesso di costruire "convenzionato" non è di per sé decisiva: va valutata la coerenza dell'intervento con lo strumento urbanistico generale e la complessità/trasformazione apportata dal progetto; operazioni che modificano sostanzialmente assetti urbanistici richiedono strumenti attuativi differenti.
- Nel formulare ricorso contro misure cautelari di natura patrimoniale, occorre fornire dati oggettivi e perizie tecnico-amministrative convincenti che confutino l'assunto accusatorio sull'incidenza delle opere sul regime di pianificazione.
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