Cassazione Penale, Sentenza n. 14447/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. (occultamento/ostacolo all'identificazione della provenienza illecita di somme provento di estorsione). L'accusa sostiene che il ricorrente avrebbe emesso una fattura per servizi mai resi e ricevuto un bonifico di 2.000 euro da Matteo Grasso con la finalità di far apparire lecita la provenienza di somme estorte nell'ambito di una riorganizzazione mafiosa capeggiata da Sebastiano Gurgone. Il ricorso in Cassazione censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), sostenendo in particolare che: le intercettazioni non mostrerebbero contributi del Martorana alla commissione del reato; le telefonate sarebbero solo tentativi di contatto; il bonifico e la fattura sarebbero stati accettati in buona fede in vista di un possibile incarico lavorativo; il Tribunale avrebbe motivato in modo carente non affrontando specificamente le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito, che aveva ricostruito il quadro probatorio combinando: le intercettazioni e la ricostruzione dell'episodio estorsivo di riferimento; i contatti (anche se tentativi) tra Gurgone e Martorana; le dichiarazioni della persona offesa (Grasso) valutate in termini di attendibilità; la pregressa contiguità del ricorrente con il contesto mafioso e l'assenza di elementi che dimostrassero un distacco da tali ambienti. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in sede di misure cautelari, la nozione di "gravi indizi" ha un contenuto meno stringente di quello richiesto per la condanna e che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare analiticamente tutte le singole deduzioni difensive purché la motivazione sia logica e coerente con i dati processuali. In conseguenza, il provvedimento impugnato è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma penale contestata per il fatto di aver ostacolato l'identificazione della provenienza illecita di somme provento di estorsione; la Corte ne riconosce la configurabilità sull'analisi complessiva degli elementi indiziari
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione delle misure cautelari. La Corte sottolinea che tale nozione, ai fini cautelari, richiede un grado di persuasività inferiore rispetto alla prova per la condanna
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.). Il provvedimento impugnato ha valutato la sussistenza sia del pericolo di inquinamento probatorio sia del pericolo di reiterazione, ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari
art. 192 cod. proc. pen. (commi terzo e quarto richiamati)
Richiamato per distinguere il diverso livello di specificazione degli indizi richiesto in sede di misure cautelari rispetto al giudizio definitivo; la Corte precisa che l'art. 273 rinvia a commi che non richiedono la stessa precisione/concorsualità richiesta per la decisione di merito
Massime di principio
- Il livello probatorio richiesto per l'adozione di misure cautelari ("gravi indizi") è meno stringente rispetto a quello necessario per la condanna: basta un complesso di elementi che fondino una qualificata probabilità di responsabilità.
- La Corte di legittimità non rianalizza i fatti nel merito salvo che non emerga una manifesta illogicità o violazione di norme: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
- Per contestare con successo misure cautelari in Cassazione è necessario denunciare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione, non limitandosi a proporre alternative interpretative dei fatti.
- Elementi quali intercettazioni, contatti tra indagati (anche tentativi di chiamata), dichiarazioni delle persone offese e pregressa contiguità con contesti criminali possono essere valutati cumulativamente per rafforzare il quadro indiziario in materia cautelare.
- La difesa che intenda ottenere la revoca o l'attenuazione della misura deve fornire elementi chiari e specifici per scardinare la valutazione complessiva del giudice di merito (es. prove documentali di buona fede, elementi che dimostrino la cessazione del legame con l'ambiente criminale, o vizi procedurali rilevanti).
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